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Comunicazione inizio attività  senza imposta di bollo

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 24/E dell’8 aprile 2013 ha chiarito che non va assoggettata all’imposta di bollo la dichiarazione di inizio attività , la dichiarazione di cessazione attività  o quella per la modifica di un’attività  produttiva. Questo sempre che non sia previsto il rilascio di provvedimenti o certificazioni.

Al contrario, èsoggetto al pagamento di una marca da bollo da 14,62 euro a foglio il rilascio del nulla osta di fattibilità  che i titolari delle attività  soggette al controllo dei Vigili del fuoco possono richiedere preventivamente al Comando provinciale.


L’amministrazione finanziaria già  in passato era intervenuta al riguardo con la risoluzione 109/2001, con la quale aveva chiarito che le denunce di inizio attività , non essendo prevista l’emanazione di un provvedimento autorizzativo, non possono essere fatte rientrare tra le istanze di cui all’articolo 3 della tariffa dell’imposta di bollo. Pertanto, esse sono da considerare come semplici comunicazioni e quindi non risultano soggette ad imposta di bollo.

Con la nuova risoluzione, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in via definitiva che le conclusioni raggiunte nella risoluzione 109/2001 con riferimento alla dichiarazione d’inizio attività  sono applicabili anche alla Scia, la nuova dichiarazione d’inizio attività  che ha sostituito la precedente denuncia di inizio attività  (Dia).