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Nuove regole calcolo tariffe professionali in sede giudiziale

Le regole per la definizione delle tariffe professionali in sede giudiziale e in assenza di uno specifico accordo tra le parti hanno subito una modifica a seguito dell’abolizione da parte del Decreto Liberalizzazioni (DL 1/2012 convertito nella legge 27 del 24 marzo 2012) dei compensi fissati dagli Ordini professionali.

Le nuove regole interessano diverse categorie di professionisti, tra cui figurano ingegneri, avvocati, notai commercialisti, esperti contabili, nonchè i professionisti facenti parte dell’area tecnica, come architetti, biologi, chimici agronomi e dottori forestali geologi, periti e dottori in agraria, tecnici alimentari.


Il decreto individua anzitutto alcune regole generali valide per tutte le categorie di professionisti, nonchè alcune regole specifiche per ciascuna di esse a cui il giudice potrà  far riferimento in sede di calcolo della tariffa, fermo restando l’ampio margine concesso e che per le professioni facenti parte dell’area tecnica arriva addirittura al 60%.

Tra le disposizioni generali valide per tutte le categorie di professionisti figura l’esclusione di spese, oneri, diritti e contributi dovuti a qualsiasi titolo, quindi il valore del compenso dovrà  essere unitario e onnicomprensivo, in modo tale da rendere quanto pi๠semplice e trasparente il rapporto economico tra cliente e professionista. Pertanto, le spese verranno rimborsate esclusivamente su base documentale.

L’assenza di un preventivo di massima, inoltre, èconsiderata elemento di valutazione negativa da parte del giudice chiamato a decidere, pertanto in tal caso verranno definiti compensi ridotti.