Home » Demansionamento lede dignità  lavoratore

Demansionamento lede dignità  lavoratore

Foto | Jeff J Mitchell/Getty Images News//Getty Images

Un decreto legge di questa estate ha trattato il tema del demansionamento e rinnovo contratti precari; adesso proprio negli scorsi giorni la Corte di Cassazione si èpronunciata sul tema del demansionamento e della dignità  del lavoratore in tali situazioni.

Proprio i giudici della Suprema Corte di  Cassazione per mezzo della sentenza numero 23170 dello scorso 11 ottobre si sono espressi riguardo al tema della dequalificazione professionale del lavoratore. Gli Ermellini hanno infatti ritenuto che il demansionamento del lavoratore rappresenta una lesione del diritto alla dignità  della persona sul luogo di lavoro. Una situazione del genere configura quindi un danno nei confronti del lavoratore e quindi rappresenta una situazione risarcibile.

La questione su cui si sono pronunciati i giudici della Corte di Cassazione ha riguardato un caso particolarmente delicato. Si trattava infatti della vicenda accaduta ad un lavoratore disabile assunto alla conclusione di un periodo di prova presso una USL della regione Toscana, che era stato messo a relegato a fare fotocopie e fax e a portare il caffèai colleghi, nonostante fosse un impiegato da contratto.

Il lavoratore ha quindi citato in giudizio l’azienda USL n. 12 di Viareggio denunciando di essere stato illegittimamente dequalificato. Secondo il lavoratore la stessa azienda aveva violato l’art. 2103 del Codice Civile e anche una serie di norme contrattuali relative al contratto collettivo di lavoro nazionale, in particolare inerenti  il comparto del personale del servizio sanitario nazionale 1998-2001. Il lavoratore ha quindi chiesto la condanna dell’azienda e anche il risarcimento dei danni derivati dal demansionamento.

Tutti e tre i gradi di giudizio hanno accolto la denuncia del lavoratore, condannando quindi la USL di Viareggio. I giudici hanno infatti confermato la tesi della Corte d’Appello di Firenze, in quanto èstato provato in sede di giudizio che il lavoratore disabile, nonostante fosse stato inquadrato contrattualmente con mansioni riferibili alla categoria C e quindi relative al “concetto” fosse stato, nella realtà  dei fatti, assegnato a mansioni esecutive, che consistevano nel fare fotocopie e fax.

Foto | Jeff J Mitchell/Getty Images News//Getty Images