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Assegno per il Nucleo Familiare, dal 1 aprile l’invio telematico 

 

àˆ scattato a partire dal 1° aprile 2019 l’obbligo di richiesta, solo ed esclusivamente in modalità  telematica, dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) da parte dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo deve essere richiesto esclusivamente in modalità  telematica, come già  indicato all’interno nella circolare INPS 22 marzo 2019, n. 45.

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Fanno eccezione all’obbligo di richiesta telematica solo ed esclusivamente le richieste di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI): solo loro potranno continuare a presentare la domanda al proprio datore di lavoro tramite il modello cartaceo “ANF/DIP” (cod. SR16).

Per tutti gli impiegati nel settore agricolo, invece, valgono le nuove disposizioni descritte all’interno della circolare. 

Possono essere inquadrati nel settore non agricolo anche i soci lavoratori delle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

Una vola presentata, la domanda, il lavoratore potrà  non solo riconoscerne l’esito, ma potrà  anche conoscere li importi giornalieri e mensili massimi spettanti. 

Per visualizzarli sarà  sufficiente inserire le proprie credenziali nella sezione apposita “Consultazione domanda”, all’interno dell’area riservata.

In caso di esito positivo, il dipendente dovrà  comunicarlo al proprio datore di lavoro che avrà  accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso un’apposita applicazione. 

Verrà  successivamente inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta.

L’esito sarà  visibile, sempre con le stesse modalità , anche ai Patronati che, su delega del cittadino richiedente, hanno provveduto a inviare le domande di Assegno per il Nucleo Familiare.

Ma in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare in un periodo già  richiesto, o in caso di modifica delle condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà  presentare all’Istituto, esclusivamente in modalità  telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse seguendo la  procedura “ANF DIP”.

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