Foto | Georges Gobet/AFP/Getty Images

Mancata tutela piccoli creditori

La legge di stabilità  2014 porta cattive notizie per quanto riguarda la tutela dei piccoli creditori. Pare infatti che tra le pagine del decreto che ora passa all’esame del Parlamento siano previste una serie di norme che renderanno ormai impossibile recuperare un credito di poche migliaia di euro.

Iscrizione al registro delle imprese di una snc

Una volta che l’atto costitutivo èstato stipulato, anche verbalmente o addirittura tacitamente, la società  in nome collettivo ènata e giuridicamente esistente. L’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, infatti, non incide sulla validità  del contratto societario.

Le Snc sono tenute a registrare l’atto costitutivo entro i trenta giorni successivi alla sua stipulazione (ed entro lo stesso termine devono iscrivere ogni successiva modifica), e perchè l’atto sia registrabile occorre che sia redatto in forma pubblica o con scrittura privata autenticata.

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Snc: i rapporti con i terzi

Il diritto dei creditori societari di agire esecutivamente sui beni personali dei soci (sia pure dopo la preventiva escussione del patrimonio sociale) non esaurisce la disciplina dei rapporti della società  in nome collettivo con i terzi.

Va infatti specificato che i nuovi soci della Snc rispondono illimitatamente e solidalmente con gli altri per tutti i debiti pendenti, inclusi quelli sorti prima del loro ingresso in società . Chi invece fuoriesce dalla società  (per cessione della quota o altri motivi) continuerà  a rispondere dei debiti societari sorti fino al momento in cui tale fuoriuscita non èpubblicata sul registro delle imprese.

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Concordato preventivo: attività  dopo omologazione

Una volta che l’istanza di concordato preventivo ha superato positivamente il vaglio dei creditori e ha ottenuto l’omologazione del tribunale, non ci sono altri scogli da affrontare.

Da quel momento in poi, l’imprenditore à¨, infatti, assolutamente libero di porre in essere tutti gli atti necessari per portare a termine il piano di risanamento.

Questo significa, in particolare, che non occorre pi๠l’autorizzazione del giudice delegato per compiere atti di straordinaria amministrazione e, nel complesso, che gode di ogni diritto di gestire la sua azienda, come un imprenditore qualsiasi, includendo il diritto di rappresentarla processualmente.

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Concordato preventivo: giudizio di omologazione

Nell’articolo precedente, si sono descritti i meccanismi di raggiungimento del consenso nell’adunanza dei creditori. C’ perಠancora il caso pi๠complesso di cui riferire: quello in cui il piano di risanamento preveda la suddivisione dei creditori in classi, cui conseguano trattamenti differenziati (alla classe A il 100% di soddisfazione, alla classe B il 70% eccetera).

In questo caso ènecessario che sia consenziente la maggioranza dei creditori (calcolata non per numero bensଠper entità  dei crediti) all’interno di ogni singola classe: se questo non avviene, subentra il fallimento.

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Concordato preventivo piano risanamento

La finalità  del concordato preventivo èquella di restituire al mercato un’azienda risanata dopo aver superato le sue difficoltà  finanziarie e reddituali, sottraendola all’ingloriosa fine del fallimento.

Perchè questo sia possibile, perà², non bastano promesse generiche: l’imprenditore deve sottoporre all’attenzione del tribunale e dei creditori un preciso e dettagliato piano di risanamento.

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Direzione e coordinamento: casi di responsabilità  extracontrattuale

La complessa disciplina su controllo e collegamento descritta negli articoli precedenti non ha esaurito le esigenze di trasparenza a favore dei terzi e dei soci di minoranza.

Per questo motivo, in occasione della grande riforma del diritto societario del 2003, sono stati aggiunti nel codice civile ben otto nuovi articoli, introduttivi di altre prescrizioni.

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Le società  in crisi puntano sul concordato preventivo

impresa in crisi

Il concordato preventivo èla procedura concorsuale attivata dall’imprenditore in crisi che, chiedendo al tribunale che i creditori gli lascino un po’ di respiro evitando ogni forma di azione esecutiva, s’impegna a portare a termine un progetto di risanamento che gli consenta di rimettere l’azienda in carreggiata e ripagare, almeno in parte, tutti i debiti; fermo restando, naturalmente, che se le cose andranno male il fallimento sarà  pur sempre avviabile in un secondo momento.

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Fallimento e stato d’insolvenza

Al contrario degli altri requisiti, lo stato di insolvenza non èdescritto nel dettaglio dal legislatore. Data l’estrema varietà  dei casi della vita, infatti, si lascia che sia il giudice a valutare concretamente, sulla base degli elementi effettivi, quando intervenga l’insolvenza.

Essa, in linea di massima, puಠessere descritta come la situazione in cui sia dimostrato che l’imprenditore nel medio-lungo periodo non sarà  in grado di ottemperare alle sue obbligazioni, sempre che non lo sia già  oggi.

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