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Indeducibilità  costi black list ed eccezioni

Con l’approssimarsi del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, torna a farsi largo la questione della indeducibilità  dei cosiddetti costi black list, ovvero delle componenti negative di reddito derivanti da transazioni con imprese o liberi professionisti residenti o localizzati negli Stati a fiscalità  privilegiata puntualmente individuati dal Dm del 23 gennaio 2002.

Per questi costi, in particolare, l’articolo 110 del Tuir prevede una presunzione di indeducibilità  che si estende a qualunque componente negativo che concorre alla determinazione del reddito derivante da rapporti con imprese o professionisti localizzati nei cosiddetti paesi black list. Ne deriva quindi che vi rientrano non solo i costi per l’acquisto di beni o servizi ma anche ammortamenti, svalutazioni, perdite minusvalenze, canoni di locazione e interessi passivi derivanti da transazioni finanziarie o commerciali.


Al riguardo èinoltre previsto un obbligo di separata indicazione dei medesimi componenti reddituali nel modello Unico. Ad esempio, nel caso di un acquisto di un bene da un soggetto black list bisognerà  indicare separatamente e per ciascun esercizio le quote di ammortamento imputate a conto economico e l’eventuale minusvalenza derivante dalla cessione del bene. L’assolvimento di tale obbligo, tuttavia, non comporta il riconoscimento della deducibilità  di componenti negativi, dal momento che esso ha una valenza esclusivamente segnaletica.

Come anticipato, tuttavia, esistono delle eccezioni che consentono al contribuente di usufruire della deducibilità  del costo. Tale possibilità  èinfatti consentita in presenza di circostanze esimenti, due situazioni che sono alternative (nel senso che èsufficiente dimostrarne anche solo una) e che il contribuente puಠdimostrare sia in sede preventiva che successivamente, a seguito di un avviso dell’Agenzia delle Entrate. Le due circostanze esimenti sono queste: svolgimento prevalente di attività  commerciale effettiva da parte del soggetto black list; concreta esecuzione dell’operazione ed effettivo interesse economico.