Novità  negli adempimenti delle cooperative

Chiarito il quadro di partenza delle norme sulla mutualità  nelle cooperative e i relativi effetti, vediamo in cosa consistono le novità  varate nel luglio scorso, la cui finalità  èquella di semplificare il quadro ma anche di garantire maggiore trasparenza per evitare abusi nelle attribuzioni delle agevolazioni fiscali.

Innanzitutto, èstabilito un nuovo requisito per le cooperative a mutualità  prevalente: per essere definite tali devono essere iscritte nell’apposito Albo, previo controllo dei requisiti.

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Decadenza dal regime della mutualità  prevalente

Abbiamo descritto i requisiti necessari perchè una cooperativa venga definita a mutualità  prevalente. La riforma di luglio, fra gli altri aspetti, ha anche modificato la disciplina da applicarsi allorchè una società  perda con il tempo tali requisiti, e si trasformi, dunque, in una delle cosiddette “cooperative diverse”.

Tali requisiti sono suddivisibili in due tipologie: i requisiti statutari (limiti alla distribuzione di ristorni, indivisibilità  delle riserve, destinazione mutualistica del residuo del patrimonio dopo la liquidazione, tutti da esprimere a chiare lettere nello statuto aziendale) e requisiti comportamentali, legati alla prevalenza degli scambi con i soci nel corso della normale vita aziendale rispetto agli scambi con i terzi.

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Due tipologie di cooperative

societa

Nel mese di luglio èntrata in vigore una revisione dell’ordinamento legislativo delle cooperative che ritocca in diversi punti la normativa precedente. Per meglio comprendere, tuttavia, la portata della riforma, ènecessario premettere una sintesi delle leggi in materia cosଠcome sono state rivisitate con la riforma del diritto societario nel 2003.

Le cooperative sono sempre state tutelate dal nostro ordinamento sotto vari punti di vista (esiste, d’altronde, anche una prescrizione costituzionale in tal senso), e in particolare hanno sempre goduto di importanti agevolazioni fiscali.

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La Piccola Società  Cooperativa

giardinieri

La Piccola Società  Cooperativa nasce all’interno della legge 266 del 1997, articolo 21, che sancisce la possibilità  di costituirsi in società  cooperativa anche nel caso i soci sono inferiori al tetto standard di 9 (per alcuni tipi di cooperative, tipo quelle di consumo o quelle edilizie il numero èancor pi๠alto: 50 per le prime e 18 per le seconde).
La piccola società  cooperativa appartiene di fatto al mondo delle cooperative, quindi deve avere come queste uno scopo mutualistico, altrimenti essa non sarà  tale. Il numero dei soci puಠraggiungere un massimo di 8 persone, e non superarlo.

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