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Pagamento contributi gestione separata

Foto | STR/AFP/Getty Images

I contributi relativi alla gestione separata Inps devono essere ripartiti tra committente e collaboratore. Questa regola generale vale per tutti coloro che sono iscritti alla apposita sezione dell’Inps denominata “gestione separata”.

In questa sezione sono iscritti tutti i soggetti che rientrano nella categoria come stabilito dalla legge. In particolare all’interno della sezione della gestione separata dell’Inps sono:

  • collaboratori coordinati e continuativi
  • liberi professionisti titolari di partita Iva
  • lavoratori autonomi occasionali
  • venditori porta a porta
  • associati in partecipazione
  • spedizionieri
  • doganali non dipendenti
  • beneficiari di assegni di ricerca
  • beneficiari di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca
  • beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità  internazionale degli studenti, anche coloro che partecipano al programma di mobilità  Socrates-Erasmus
  • beneficiari di assegni per attività  di tutorato, didattico integrative, propedeutiche e di recupero erogati a studenti capaci e meritevoli iscritti a corsi di dottorato di ricerca, laurea specialistica, scuole di specializzazioni per le professioni forensi e per gli insegnanti della scuola secondaria
  • medici con contratto di formazione specialistica
  • amministratori locali iscritti alla data di assunzione dell’incarico e volontari del servizio civile nazionale

I contributi versati nella gestione separata vanno ad arricchire il fondo pensionistico finanziato con proprio con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati che rientrano all’interno delle categorie sopra elencate.

L’onere contributivo per gli iscritti alla gestione separata Inps èripartito secondo delle specifiche percentuali regolate dalla legge. Per prima cosa èstata operata la suddivisione dell’onere contributivo tra committente e collaboratore; le proporzioni in questo caso ammontano a 2/3 ed 1/3; per quanto riguarda la ripartizione tra associante ed associato in partecipazione, la legge stabilisce le percentuali del 55% e 45%.

Il versamento dei contributi deve essere effettuato dal committente o dall’associante entro il giorno 16 del mese successivo a quello del compenso. La modalità  di versamento prevista èquella telematica da effettuarsi attraverso il modello F24.

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