Coesistenza due contratti di lavoro part-time

Il contratto di lavoro part-time si differenzia esclusivamente per il minor numero di ore che un lavoratore èchiamato a svolgere, mentre per quanto riguarda diritti e doveri non esiste alcuna differenza tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno.

Il part-time puಠessere orizzontale (quando il numero di ore giornaliere lavorate èinferiore rispetto a quelle svolte da un lavoratore full-time), verticale (quando il numero di giorni alla settimana in cui si svolge la prestazione lavorativa èinferiore rispetto a quello svolto dai lavoratori a tempo pieno) o misto (quando la differenza rispetto al full-time riguarda sia le ore giornaliere che il numero di giorni alla settimana).

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Permessi per i disabili con contratto part-time

Con la circolare Inps 100/2012 sono stati forniti alcuni chiarimenti in tema di permessi ai lavoratori disabili assunti con contratto part-time. La circolare sottolinea anzitutto che al lavoratore dipendente disabile la legge riconosce la possibilità  di usufruire di due ore al giorno di permessi retribuiti o di tre giorni al mese.

Nel caso specifico del part-time occorre distinguere a seconda della distribuzione della prestazione lavorativa nel corso dell’anno, del mese o della settimana.

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Assegni familiari contratto part-time

Al lavoratore assunto con contratto a tempo parziale spettano gli stessi diritti riconosciuti al lavoratore a tempo pieno, l’unica differenza sta nell’entità  di tutti quei diritti strettamente legati alla durata della prestazione lavorativa e che, quindi, per il lavoratore part-time vengono ridotti in misura proporzionale alle ore lavorate.

Questo vale non solo per la retribuzione e, per alcune tipologie di part-time, per le ferie maturate durante l’anno, ma anche per gli assegni familiari.

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