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Modifiche contratto a termine acausale

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Le recenti modifiche in tema di lavoro effettuate per mezzo del decreto legge numero 76 del 2013, che ha previsto una serie di norme in favore dell’occupazione giovanile e degli over 50 ha introdotto una serie di novità  in tema di disciplina dei contratti, in particolare èstato ritoccata la parte di legge inerente il contratto a termine acausale.

La legge si èoccupata nello specifico di stabilire e regolamentare l’intera materia, decidendo che le ragioni di carattere  tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo non sono richieste se si verificano alcuni casi ed eventi specificatamente regolati.

Nello specifico, non sono richieste tale ragioni tecniche, produttive ed organizzative nei casi in cui:

  1. il primo rapporto a tempo determinato aveva una durata che non superava i dodici mesi; tale periodo doveva contenere anche l’eventuale proroga; tale contratto poteva essere stato concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione e poteva avere la forma di contratto a tempo determinato oppure di contratto di somministrazione a tempo determinato cosଠcome previsto nell’articolo numero 20, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003;
  2. siano state individuate all’interno dei contratti collettivi, anche se stipulate a livello aziendale, firmati e conclusi dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro

Quindi secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni di legge, viene previsto che la durata massima del contratto acausale sia di dodici mesi; viene inoltre previsto che tale tipo di contratto possa essere prorogato.

La circolare numero 35 dello scorso 29 agosto emessa dal ministero del Lavoro ha chiarito inoltre che la proroga potrà  riguardare non solo i contratti acausali, ma anche i contratti che sono stati sottoscritti, e che non sono ovviamente ancora scaduti, prima dell’entrata in vigore del decreto legge numero 76 del 2013. Per quanto riguarda questo tipo di contratti, si fa riferimento alle norme e alle disposizioni che sono previste nell’articolo 4 del decreto legislativo numero 368 del 2001 e che rispetto agli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001 .