Nuovi contratti di lavoro agevolati

Stando alle dichiarazioni congiunte del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero e del ministro dell’Economia e delle Finanze, nonchè Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Monti la riforma del mercato del lavoro verrà  ultimata e resa pienamente operativa, con o senza il supporto dei sindacati ne di alcuna delle parti sociali coinvolte, entro la fine del prossimo mese di marzo 2012.

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Modifica al contratto di lavoro: jus variandi

contratto di lavoro jus variandi

Nella generalità  dei contratti, le parti stabiliscono di comune accordo tutte le singole clausole, e quelle hanno valenza obbligatoria nei confronti di entrambi; qualunque variazione a quanto concordato puಠessere apportata solamente se vi èil consenso di tutte le parti in causa.

Nei contratti di lavoro, perà², il legislatore ha tenuto conto del fatto che la realtà  di ogni ambiente lavorativo èprofondamente dinamica, suscettibile di variazioni di grande impatto anche da un giorno all’altro.

Proprio per semplificare la vita degli imprenditori, la legge ha riconosciuto ai datori di lavoro un potere particolare di cui al contrario i lavoratori non dispongono: lo jus variandi, secondo l’antica dizione del diritto romano.

In sostanza, èil diritto riconosciuto al datore di lavoro di apportare unilateralmente delle modifiche al rapporto di lavoro successivamente alla stipulazione del contratto, a fronte di sopravvenute esigenze della realtà  aziendale, in merito all’oggetto delle prestazioni.

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Offerta al pubblico

stretta-di-manoSecondo le regole generali del Codice Civile, quando una persona effettua nei confronti di un’altra una proposta contrattuale, ha sempre la possibilità  di ritirarla prima che la controparte accetti. Una volta invece che si èavuta l’accettazione del destinatario, la proposta non puಠpi๠essere ritirata.

Nella maggior parte dei casi, anzi, già  la semplice accettazione della proposta rende definitivo il contratto: si parla in tal senso di “contratti consensuali”, quando cioèèsufficiente l’incontro della volontà  delle parti perchè sorga il contratto, e tutto ciಠche viene dopo (come il pagamento) èsolo una conseguenza.

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