Comunicazione cessione contratto di locazione commerciale

La cessione del contratto di locazione commerciale, in forza della quale un nuovo soggetto subentra in un contratto già  in essere al posto del soggetto con cui era stato stipulato in origine o che a sua volta era successivamente subentrato al precedente conduttore, puಠavvenire anche senza il consenso del locatore nel caso in cui la cessione del contratto sia accompagnata dalla cessione dell’azienda che ha sede o la cui attività  viene svolta nell’immobile oggetto del contratto.

Pertanto, ogni eventuale clausola volta ad impedire la cessione del contratto stesso contestualmente alla cessione dell’azienda èda considerarsi nulla.

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Cessione contratto di locazione commerciale

La cessione del contratto di locazione commerciale, disciplinata dalla legge 392/78, consiste in un atto in forza del quale un nuovo cessionario subentra in un contratto già  in essere con il locatore al posto del soggetto con cui tale contratto era stato originariamente stipulato, o di colui che a sua volta vi era subentrato tramite una precedente cessione.

Al riguardo la legge prevede che tale cessione possa avvenire anche senza il consenso del locatore, sempre che venga contestualmente ceduta anche l’azienda o l’impresa esercitata nel locale oggetto del contratto di affitto.

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Sublocazione di un immobile commerciale

Il titolare di un contratto di locazione commerciale, in presenza di particolari esigenze, puಠconcedere in locazione una parte dell’immobile a lui affittato, ricevendo in cambio un corrispettivo in denaro, attraverso un contratto di locazione separato e differente ma comunque collegato a quello principale.

La legge 27 luglio 1978 n. 392 prevede che il conduttore non puಠsublocare totalmente l’immobile a lui concesso in locazione, ma puಠfarlo solo parzialmente previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale deve essere indicata la persona alla quale l’immobile viene sublocato, la durata del contratto e i vani sublocati. Questo sempre che il contratto di locazione non preveda esplicitamente l’impossibilità  di procedere alla sublocazione dell’immobile.

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