Home » Mutamento delle mansioni del lavoratore

Mutamento delle mansioni del lavoratore

L’attribuzione delle mansioni avviene all’atto di assunzione e determina l’inquadramento del lavoratore. Nel corso del rapporto di lavoro, tuttavia, il datore di lavoro puಠmodificare le mansioni precedentemente assegnate, purchè vi sia equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti e purchè venga mantenuta la retribuzione in atto.

In merito all’equivalenza delle mansioni, in particolare, la giurisprudenza ritiene che debba essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni stesse ma anche dal punto di vista dell’attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione del patrimonio professionale del lavoratore acquisito nella fase precedente del rapporto.


In altre parole, dunque, l’interpretazione normativa fornita dalla giurisprudenza mira alla conservazione delle caratteristiche essenziali delle competenze richieste al lavoratore sia prima che dopo il mutamento di mansioni. Questo non vuol dire che non possano essere assegnate al dipendente, a parità  di inquadramento, mansioni del tutto nuove e diverse, basta infatti che queste siano affini alle precedenti dal punto di vista del contenuto professionale.

Per quanto riguarda il mantenimento della retribuzione, invece, la norma mira a garantire a lavoratore una retribuzione non inferiore alla precedente, tuttavia tale garanzia riguarda esclusivamente gli elementi ordinari del trattamento contrattuale e non si estende anche alle voci aggiuntive attribuite al lavoratore ed alle indennità  connesse a circostanze di tempo o di modo dello svolgimento delle prestazioni.

La comunicazione al lavoratore del mutamento delle mansioni, salvo diversa previsione del contratto collettivo di riferimento, puಠessere effettuata in qualsiasi forma, tuttavia èsempre preferibile procedere con una comunicazione scritta.