Non èquesto il caso della costituzione della società in nome collettivo, perciಠvale la regola generale: la società in nome collettivo nasce nel momento in cui le parti (i soci) raggiungono l’accordo sul contenuto dell’atto costitutivo. Non ha alcuna importanza che esso sia stipulato in forma scritta: anche un accordo verbale o perfino tacito èpi๠che sufficiente perchè la società in nome collettivo venga a nascere.
atto pubblico
Nascita delle imprese sociali
Innanzitutto, èrichiesto che nello statuto sia escluso lo scopo di lucro, e dunque la possibilità di dividere gli eventuali utili, che devono invece essere reinvestiti; analogamente, deve essere previsto che al momento della cessazione il patrimonio residuo di liquidazione deve essere devoluto ad Onlus o altri enti no-profit.
Redigere un contratto: la causa e la forma
La causa non deve essere contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buoncostume, e non va confusa con i motivi che spingono il singolo individuo a stipulare il contratto.