Atto costitutivo società  nome collettivo

La società , secondo l’articolo 2247 del codice civile, èun contratto: questo significa che ad essa si applicano le regole generali sulla formazione del contratto, eccetto laddove siano previste norme particolari.

Non èquesto il caso della costituzione della società  in nome collettivo, perciಠvale la regola generale: la società  in nome collettivo nasce nel momento in cui le parti (i soci) raggiungono l’accordo sul contenuto dell’atto costitutivo. Non ha alcuna importanza che esso sia stipulato in forma scritta: anche un accordo verbale o perfino tacito èpi๠che sufficiente perchè la società  in nome collettivo venga a nascere.

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Nascita delle imprese sociali

associazione onlus

Il decreto legislativo n. 156 del 2006 ha istituito nel nostro ordinamento la figura delle imprese sociali. Non si tratta di un tipo di azienda a sè stante, bensଠuna qualità  che puಠessere assunta da qualunque tipo di ente (impresa o no, incluse le Onlus), purchè rispetti una serie di requisiti.

Innanzitutto, èrichiesto che nello statuto sia escluso lo scopo di lucro, e dunque la possibilità  di dividere gli eventuali utili, che devono invece essere reinvestiti; analogamente, deve essere previsto che al momento della cessazione il patrimonio residuo di liquidazione deve essere devoluto ad Onlus o altri enti no-profit.

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Redigere un contratto: la causa e la forma

La causa èdefinibile come la funzione giuridico-economica sottesa al contratto. In pratica, ci indica quali sono gli effetti dell’atto: per esempio, nella compravendita la causa ècostituita dalla cessione di un bene in cambio di un corrispettivo in denaro.

La causa non deve essere contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buoncostume, e non va confusa con i motivi che spingono il singolo individuo a stipulare il contratto.

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