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Multe e atti giudiziari, le novità  nelle notifiche

Multe e atti giudiziari: cambiano le modalità  delle notifiche introdotte dal Governo con la Legge di Stabilità  2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 461),

Come anticipato, viene attuato il processo di liberalizzazione (di cui all’articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124) che in pratica ha eliminato il monopolio di Poste Italiane in materia di notifiche di atti giudiziari.

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La notifica avviene anche tramite altri operatori privati purchè siano in possesso dell’apposita licenza (ex art. 5, comma 2, L. n. 261/1999) e rispondenti agli obblighi di qualità  minima stabiliti dall’Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124.

E si punta quindi a un risparmio di spesa, anche grazie a un efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta

Ecco alcune delle novità  introdotte per la notifica delle multe come riportato dalla Gazzetta Ufficiale:

i moduli utilizzati per la notifica e le buste verdi (per gli avvisi di ricevimento), che dovranno essere conformi al modello approvato dall’AGCOM;

indicazioni sulla busta per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento: sull’avviso di ricevimento e sul piego vanno indicati come mittenti (coi relativi indirizzi e P.E.C) la parte istante o il suo procuratore o l’ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all’ufficiale giudiziario;

formalità  di consegna: l’operatore postale dovrà  consegnare il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito o, se questo non èpossibile, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario, o ad un/una addetto/a alla casa o al servizio del destinatario, purchè il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età  inferiore a quattordici anni. Se neanche questo èpossibile la consegna puಠessere fatta al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, ècomunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario;

l’avviso di ricevimento e i documenti attestanti la consegna che dovranno essere sottoscritti dalla persona alla quale èconsegnato il piego con l’indicazione, se la consegna èffettuata a persona diversa dal destinatario, del ruolo del consegnatario. In caso di impossibilità  o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità  fisica alla sottoscrizione, invece, la prova della consegna sarà  fornita dall’addetto alla notifica;

in caso di rifiuto, assenza del destinatario, inidoneità  a ricevere il plico, questo deve essere depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito pi๠vicino al destinatario e in  caso di rifiuto l’operatore postale ne deve fare menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se trattasi di persona;

il ritiro della corrispondenza inesitata: l’operatore postale di riferimento deve assicurare la disponibilità  di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità  alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall’AGCOM, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità  ed accessibilità  richieste dalla natura del servizio.

Dovrà  anche essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità  dell’operatore postale, presso i punti di giacenza o sulle modalità  alternative di consegna della corrispondenza inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attività  funzionali al ritiro o alla consegna degli invii. Al destinatario deve essere garantito l’avviso di tentata notifica e del suo deposito mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, dovrà  essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.

La notificazione si ritiene eseguita alla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del previsto termine di dieci giorni.

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento deve essere, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’operatore postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni” e della data di restituzione.

Dopo altri sei mesi il piego deve essere restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’operatore postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “non ritirato entro il termine di sei mesi” e della data di restituzione.

L’operatore postale puಠanche consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell’atto non recapitato assicurando l’identificazione del consegnatario e il rilascio da parte di quest’ultimo di un documento informatico con la firma equipollente a quella autografa.

In caso di smarrimento si distinguono due casi:

smarrimento del piego: l’operatore postale incaricato dovrà  corrispondere un indennizzo nella misura prevista dall’Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni;

smarrimento dell’avviso di ricevimento: non èprevista alcuna indennità  all’interessato. L’operatore postale incaricato dovrà , perà², rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo recapitare al mittente.

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