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Assorbibilità  del superminimo

Il superminimo èun elemento aggiuntivo del contratto stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore e in forza del quale a quest’ultimo viene corrisposta una retribuzione superiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale.

Di norma il superminimo èassorbibile, questo significa che se in seguito al rinnovo del contratto collettivo viene previsto un aumento della retribuzione il superminimo non si somma a questo ma viene ridotto in tutto o in parte a seconda dell’entità  dell’aumento stabilito.


In altre parole, se il contratto prevede una retribuzione di 1200 euro e un superminimo di 200 euro, per un importo complessivo pari a 1.400 euro, e in seguito al rinnovo del contratto collettivo la retribuzione passa a 1.300 euro, il superminimo verrà  assorbito nella misura di 100 euro e la retribuzione complessiva sarà  sempre pari a 1.400 euro.

In determinati casi, tuttavia, il superminimo non èassorbibile, in particolare: quando lavoratore e datore di lavoro stabilisco che il superminimo non èassorbibile mediante un’apposita clausola; nel caso in cui la contrattazione collettiva stessa stabilisce che l’aumento non assorbe eventuali superminimi individuali; nel caso in cui il superminimo èstato riconosciuto al lavoratore sotto forma di compenso speciale per determinate mansioni o meriti.