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Limiti ai pagamenti in contanti e agenzie viaggi

A fronte delle nuove limitazioni all’utilizzo del contante non èpi๠possibile effettuare pagamenti in contanti qualora questi abbiano un importo pari o superiore a 1.000 euro. La limitazione si applica anche nel caso delle cosiddette operazioni frazionate, ossia in relazione a tutti quei pagamenti inferiori al limite di 1.000 euro che appaiono frazionati proprio allo scopo di eludere il divieto.

Per quanto riguarda in particolar modo le agenzie viaggi e i tour operator, il ministro dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti con la nota del 10 ottobre 2012.


Al riguardo occorre distinguere a seconda del tipo di prodotto/servizio. In particolare, nel caso dei pacchetti turistici èprevisto che l’acconto e i successivi versamenti, ciascuno di importo inferiore ai 1.000 euro, possano essere effettuati in contanti anche nel caso in cui l’importo complessivo sia superiore al limite dei 1.000 euro, in quanto in tal caso la rateizzazione non èconsiderata elusiva in virt๠del fatto che la stessa èconcordata tra venditore e cliente nel contratto di vendita sottoscritto da entrambi e in cui in cui èchiaramente indicata la tempistica e l’importo delle singole rate. Stessa cosa vale anche per i servizi turistici.

Per quanto riguarda il caso della lista nozze, il Ministero considera corretto il comportamento tenuto dall’agenzia viaggi qualora questa rilasci a favore di parenti e amici apposita ricevuta per l’importo da loro versato; stipuli con gli sposi apposito contratto di compravendita del pacchetto turistico; provveda alla fatturazione a favore degli sposi del prezzo complessivo del pacchetto turistico.

Infine, per quanto riguarda i buoni viaggio, qualora abbiano un importo pari a superiore ai 1.000 euro possono essere pagati solo ed esclusivamente con strumenti tracciabili.