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Retroattività  parametri e studi di settore

In tema di studi di settore la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12786 del 10 giugno ha stabilito la legittimità  dell’applicazione retroattiva degli strumenti pi๠evoluti, sottolineando come i parametri utilizzati costituiscono una procedura di accertamento unitaria e che risulta essere il frutto di continue evoluzioni volte a migliorare tali strumenti.

Ne deriva, quindi, che l’applicazione dello strumento pi๠recente garantisce maggiore affidabilità  del risultato a cui si ègiunti.


In tale sistema la tutela del contribuente ègarantita dal contraddittorio, in quanto quello degli studi di settore èun meccanismo che si basa su delle semplici presunzioni la cui gravità , precisione e concordanza si determina all’esito del contraddittorio con il contribuente, non essendo predeterminata ex lege.

Nel caso in esame, in particolare, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato da un contribuente in merito ad un accertamento Irpef e Iva emesso per l’anno di imposta 1996 in base alle risultanze degli studi di settore. Secondo il contribuente, in particolare, in merito a tale accertamento non era stato effettuato un corretto utilizzo dei parametri stabiliti in quanto il modello dello studio di settore utilizzato èstato emanato successivamente all’anno di imposta oggetto di controllo e pertanto dovrebbe essere inapplicabile. Il contribuente ha inoltre lamentato che ai fini della decisione non si ètenuto conto degli elementi emersi dallo studio ma èstata valorizzata esclusivamente la contumacia in appello del contribuente.

Riguardo a quest’ultimo punto, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la costruzione della motivazione dell’accertamento deve basarsi su quelli che sono gli elementi emersi e valutati in sede di contraddittorio, tuttavia puಠlimitarsi al solo richiamo degli standard in caso di mancata presentazione del contribuente regolarmente convocato.