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Le novità  per l’ISEE 2016 su sanità  e università 

Ci sono delle novità  per l’ISEE 2016 inserite nella modulistica che da gennaio ha preso il posto della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Il tutto ad un anno dall’entrata in vigore della Riforma dell’ISEE, strumento essenziale per la richiesta di prestazioni e servizi in forma agevolata. 

Viene confermata la prima parte della DSU, quella mini con i moduli MB.1 ed FC.1 con cui sono fornite al fisco le informazioni su situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale. Poi ci sono le novità  2016 riassunte cosଠda PMI.it:

  • aggiornate le indicazioni agli anni e inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2014;
  • modificata la denominazione della casella riferita a soggetti minorenni, presente nel Quadro A dei moduli MB.1 e  MB.1rid, precisando meglio che tale casella deve essere barrata nel caso in cui il minorenne nell’anno di riferimento non abbia avuto trattamenti, redditi nonchè patrimoni;
  • c’ una deroga al principio per il quale non vanno riportati in DSU i contributi a titolo di rimborso spese laddove le spese siano rendicontate: devono essere indicati i contributi per spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale poichè, anche se sono rendicontate, sono detratte dall’INPS in via automatica (Quadro FC8 sezione III).

Ci sono anche altre novità . Prendiamo in esame soltanto quelle legate al sistema socio sanitario e all’università .

Per l’ISEE socio sanitario èprevista la compilazione del modulo MB.3 che include le prestazioni socio sanitarie residenziali e del modulo FC.2 da compilare nel caso siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità  o non autosufficienti. Per quanto riguarda invece l’ISEE università Â si prevede la compilazione del modulo MB.2, con due novità :

  • nel quadro C èstata introdotta per lo studente la casistica dell’unico genitore separato, con modifica della prima casella nel caso in cui “nel nucleo èpresente un solo genitore, mentre l’altro risulta separato legalmente e non convivente”.
  • Nelle istruzioni èstato precisato che “l’adeguata capacità  di reddito” deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi èconiugato, il predetto requisito deve essere valutato tenendo conto anche dei redditi del coniuge.