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Rifiuto di un lavoro e revoca dell’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento a favore di un figlio adulto puಠessere revocato nel caso in cui questi decida di rifiutare un lavoro.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7970 del 2 aprile 2013, con la quale èstato giudicato il caso di una donna a cui, a seguito del divorzio dei suoi genitori, era stato riconosciuto un assegno di mantenimento a carico del padre.


L’obbligo èproseguito non soltanto durante gli anni di studio ma anche dopo, fino ai 37 anni di età  della donna, in quanto questa non era mai riuscita a trovare un lavoro consono alle sue aspirazioni, pertanto aveva rifiutato ogni proposta lavorativa ricevuta. Il padre aveva quindi chiesto la revoca dell’assegno di mantenimento a suo favore, richiesta accolta sia dal giudice di merito che dalla Corte di Cassazione, che ha quindi respinto il ricorso presentato dall’ex moglie dell’uomo.

La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione, decisamente in controtendenza rispetto alla giurisprudenza consolidata che prevede il mantenimento per i figli adulti fino a quando non abbiano trovato il lavoro sperato, affermando che perchè il figlio maggiorenne abbia diritto all’assegno ènecessario che il mancato svolgimento di un’attività  lavorativa non dipenda da inerzia o da rifiuto ingiustificato.

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha fatto riferimento sia all’età  della figlia (anni 37) e agli studi da questa effettuati che alle diverse offerte lavorative ricevute e non accettate, essendo irrilevante al riguardo che queste fossero poco compatibili con le sue aspirazioni e con il percorso di studi seguito.