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Licenziamento per prevedibilità  malattia durante il periodo di ferie

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1699 del 25 gennaio 2011 ha stabilito che il lavoratore èlibero di scegliere il luogo in cui recarsi in ferie, tuttavia ènecessario che questa scelta sia compatibile con i principi di correttezza e di buona fede stabiliti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile.

Con questa sentenza, in particolare, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da un lavoratore licenziato dopo essersi recato per l’ennesima volta in Madagascar ed aver contratto di nuovo alcune malattie endemiche.


Nella sentenza, in particolare, i giudici hanno posto l’accento sul fatto che il lavoratore avesse motivato la sua richiesta di ferie spiegando di dover prestare delle cure alla madre malata, mentre in realtà  ha utilizzato tali ferie per recarsi in Madagascar. In questo modo, dunque, secondo la Corte il lavoratore si èsposto ad un rischio che superava il livello di mera eventualità , alla luce della elevata prevedibilità  della malattia in forza delle precedenti esperienze.

Il lavoratore, dunque, ha tenuto un comportamento non improntato alla “diligente correttezza” in quando non ha mantenuto una condotta prudente ed oculata al fine di limitare al minimo i rischi ed il pregiudizio per il datore di lavoro.