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Compensi per amministratori indeducibili

Passerà  probabilmente agli annali come la sentenza dell’anno in materia di diritto tributario. Si tratta dell’ordinanza n. 18702/2010 della Corte di Cassazione, che ha scatenato un autentico putiferio fra gli addetti ai lavori.

L’Agenzia delle Entrate contestava ad una società  di capitali la deduzione dei compensi erogati agli amministratori in un dato periodo d’imposta piuttosto che nel successivo, con tutte le relative conseguenze in termini di debiti d’imposta.


Ma la sentenza della Cassazione èandata molto oltre la richiesta delle Entrate, stabilendo la totale indeducibilità  dei compensi in questione.
Precisiamo che il caso risale a parecchi anni fa, prima della grande riforma del T.U.I.R. del 2003. Secondo il testo vigente all’epoca, mancava una norma tributaria che determinasse specificamente la deduzione dei compensi degli amministratori delle società  di capitali, cosicchè occorreva riferirsi per analogia alle altre norme presenti.

L’articolo 62 prevedeva che l’imprenditore individuale non poteva dedurre dal suo reddito somme che egli si fosse erogato da solo per la propria attività  gestoria, mentre nelle società  di persone era prevista la deduzione dei compensi agli amministratori.

Ebbene, secondo la Suprema Corte, gli amministratori delle società  di capitali non andavano assimilati ai colleghi delle società  di persone (come si èsempre fatto, senza obiezioni dall’Agenzia delle Entrate) bensଠagli imprenditori individuali, con conseguente indeducibilità  dei compensi. Questo perchè, a detta della Cassazione, tali amministratori presentano una mancanza di subordinazione nella loro attività  gestoria, il che li avvicina alla figura dell’imprenditore individuale.


La sentenza ha suscitato, come accennato, un vespaio di critiche. Si èsegnalato, in particolare, come la Cassazione non abbia considerato nè il generale principio di deducibilità  dei costi inerenti, nè l’articolo 95 che applicava (salvo esplicite deroghe) alle società  di capitali le stesse norme dettate per le società  di persone.

Fonte: Il Sole 24 Ore