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Richiesta di anticipi nella previdenza integrativa

soldi

Cosଠcome per il TFR trattenuto in azienda, anche nell’ipotesi di suo versamento ai fondi di previdenza integrativa la legge prevede alcune ipotesi in cui, prima del tempo (e cioèprima del momento di andare in pensione), èpossibile chiedere al gestore il versamento di un anticipo sulla somma maturata.

Si parla, in particolare di “montante” a proposito della somma fra gli importi versati nel tempo e gli interessi che intanto sono maturati.


Rispetto al TFR “tradizionale”, tuttavia, le condizioni sono meno stringenti e pi๠favorevoli per il lavoratore. Esistono, in tal senso, tre situazioni-base.

Il primo caso èquello in cui il dipendente deve affrontare spese sanitarie a fronte di una situazione molto grave che riguarda sè, il coniuge o i figli. In tale situazione, egli puಠchiedere fino al 75% del montante maturato, e non rileva l’anzianità  d’iscrizione. La somma anticipata èsoggetta ad una ritenuta a monte a titolo definitivo con un’aliquota agevolata: il 15%, abbattuto dello 0,3% per ogni anno di anzianità  d’iscrizione successivo al quindicesimo.


Nel secondo caso, l’anticipo èrichiedibile per fronteggiare l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale per sè o per i figli. Anche in tal caso si puಠarrivare fino al 75% del montante e non èrichiesta un’anzianità  d’iscrizione, ma l’aliquota di tassazione èsuperiore: 23%.

Infine, si puಠchiedere un’anticipazione anche al di fuori delle situazioni descritte, senza che nessuno possa sindacare tale decisione o chiederne le ragioni. Anche stavolta l’aliquota di tassazione èdel 23%, perಠèindispensabile un’anzianità  d’iscrizione di almeno otto anni e l’anticipo non puಠsuperare il 30% del montante.

àˆ bene precisare che èpossibile chiedere pi๠volte l’anticipazione durante la propria vita, purchè caso per caso si rispettino le condizioni descritte.