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Portabilità  nella previdenza integrativa

tfr e fondi pensione

Com’ noto, dal 2007 tutti i lavoratori dipendenti devono scegliere, entro sei mesi dall’assunzione, se mantenere il proprio TFR in azienda o destinarlo ad un fondo di previdenza integrativa; in caso di mancata scelta, il TFR èversato d’ufficio presso un’apposita gestione pubblica, il Fondoinps.

Che la scelta sia stata espressa o che siano intervenute le norme d’ufficio, in tutti i casi èpossibile cambiare successivamente idea.


In particolare, èconsentito spostare il proprio TFR da un fondo all’altro; tuttavia, prima di cambiare, èrichiesta una permanenza minima di due anni (o un anno soltanto, se la gestione di provenienza èil Fondoinps). La scelta di cambiamento puಠessere espressa anche prima della scadenza del biennio, fermo restando che gli effetti si produrranno solo in occasione di tale termine.

Tali limitazioni sono state imposte dal legislatore per evitare che il gestore del fondo previdenziale si trovi a dover affrontare continui ingressi e uscite, con tutti i costi amministrativi connessi.


Non si hanno limitazioni temporali, invece, se nel frattempo il rapporto di lavoro si èconcluso per qualsiasi motivo: in tale ipotesi si puಠmodificare subito il proprio fondo integrativo di riferimento.
Il vecchio gestore ha sei mesi di tempo per trasferire la posizione dell’assicurato presso il nuovo, e tale trasferimento deve essere eseguito senza oneri per il dipendente.

àˆ comunque difficile individuare quando èconveniente provvedere al trasferimento: gli elementi da valutare in termini di vantaggio economico sono diversi e spesso difficili da confrontare per un profano.
Per ovviare a tale inconveniente, a partire dall’anno prossimo tutti i gestori previdenziali invieranno ai propri iscritti una comunicazione annuale in cui viene eseguita una stima di quella che sarà  la rendita fruita al momento della pensione.