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Lavori usuranti dopo la riforma delle pensioni

A seguito dell’entrata in vigore della riforma delle pensioni (legge 204/2011), sono cambiati i requisiti per ottenere la pensione anticipata in caso di svolgimento dei cosiddetti lavori usuranti. Resta salvo il sistema delle quote, che perಠa seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa risulta essere decisamente meno favorevole.

In particolare, a partire dal 2012 per poter ottenere la pensione anticipata ènecessario aver svolto lavoro usurante per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività . A partire dal 2018, invece, ènecessario che il lavoro usurante sia stato svolto per almeno la metà  della vita lavorativa del soggetto. Da tale calcolo occorre escludere i periodi coperti da contribuzione figurativa.


Per quanto riguarda le quote, invece, occorre distinguere a seconda del periodo. Nel 2012, in particolare, la pensione anticipata si ottiene a quota 96, ossia 60 anni di età  e 36 anni di contributi. Dal 2013 l’età  pensionabile sale a 61 anni e scatta l’adeguamento alla speranza di vita, pertanto la pensione si ottiene a quota 97 e tre mesi fino al 2015. Dal 2016 al 2018 la quota passa a 97 e 7 mesi, dal 2019 al 2020 a 87 e 11 mesi e nel 2021 a quota 98 e 2 mesi.

Nessuna variazione èinvece stata apportata riguardo alle diverse tipologie di lavori usuranti, che rimangono quindi quelli individuati dall’articolo 2 del DM Lavoro del 19 maggio 1999.

Per ottenere la pensione anticipata i soggetti in possesso dei requisiti previsti devono compilare e presentare alla sede Inps territorialmente competente apposito modulo di domanda (per maggiori informazioni si veda “modello Inps lavori usuranti“) entro il 1° marzo dell’anno in cui maturano i requisiti. La pensione sarà  erogata a partire dal primo giorno lavorativo del mese successivo al dodicesimo mese dopo la maturazione, tuttavia se le risorse non bastano i termini vengono posticipati e viene data priorità  in base alla data di presentazione della domanda.