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Precontratto di franchising

Nella maggior parte dei caso il contratto di franchising viene preceduto da a sorta di precontratto, detto anche contratto preliminare di franchising, ossia un documento che contiene le dichiarazioni di intenzione di entrambe le parti.

La fase che precede la sottoscrizione di un contratto di franchising èdi fondamentale importanza, tanto che essa viene disciplinata da una serie di regole generali e speciali a cui le parti sono tenute ad attenersi.


In questo caso, in particolare, le limitazioni all’autonomia contrattuale delle parti derivano dalla legge 129/2004, il cui scopo èsoprattutto quello di far si che nella fase precontrattuale l’aspirante affiliato deve essere messo nelle condizioni di conoscere tutti i dati necessari per valutare la convenienza del contratto, nonchè la sua capacità  di porlo in essere.

[COSTI DEL FRANCHISING]

In questa fase contrattuale la legge individua nel potenziale affiliato il cosiddetto contraente debole, prevedendo a suo carico solo un generico dovere di lealtà , correttezza e buona fede. A carico dell’affiliante, invece, èprevisto non solo l’obbligo di tenere un comportamento ispirato alla lealtà , alla correttezza e alla buona fede ma anche l’obbligo di fornire alla controparte ogni informazione richiesta da quest’ultima, con il solo limite delle informazioni riservate e che in caso di divulgazione andrebbero a ledere i diritti di terzi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste ènecessario che venga fornita una valida motivazione.

Nel caso in cui venga violato l’obbligo di tenere un comportamento ispirato alla correttezza e alla buona fede e nel caso in cui venga violato l’obbligo di trasparenza, la parte che ha posto in essere il comportamento scorretto dovrà  risarcire l’altra dei danni patrimoniali subiti (spese inutilmente sostenute o occasioni di guadagno perse).