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Risarcimento dei danni da mancata autotutela

L’autotutela èun istituto applicabile in ogni atto amministrativo, inclusi gli atti di natura tributaria. In pratica, quando un atto èpalesemente infondato, per errori formali o materiali, l’ente che l’ha emesso ètenuto, su richiesta del cittadino o anche di autonoma iniziativa, ad annullarlo.

Lo scopo èquello di risparmiare tempo e denaro evitando ricorsi al giudice che si concluderebbero certamente con la sconfitta della Pubblica Amministrazione: in questo senso, quest’ultima si “autotutela”, appunto, sopprimendo l’atto infondato.


Capita frequentemente che i cittadini ricevano comunicazioni di irregolarità  legati alle proprie dichiarazioni fiscali, contenenti richieste di pagamento che in realtà  sono infondate. In questo caso, solitamente, èsufficiente presentare un’istanza di annullamento in autotutela dell’atto per risolvere rapidamente la questione.
Non sempre, perà², il funzionario pubblico accetta le ragioni del contribuente, e il Fisco va ugualmente avanti con le sue pretese: a quel punto il ricorso alle commissioni tributarie diviene inevitabile.

Se la commissione dà  ragione al contribuente, quest’ultimo potrà  chiedere non solo l’annullamento dell’atto ma anche il risarcimento delle spese sostenute, a partire dalla parcella dell’avvocato o del commercialista che l’ha difeso davanti al giudice. Con notevole frequenza, perà², quest’ultimo dichiara le spese sostenute dalle parti compensate a vicenda, con grave danno (e beffa) per il cittadino.


La Corte di Cassazione, tuttavia, ha posto un paletto a questa situazione ingiustamente vessatoria, con la recente sentenza n. 698/2010 (che, peraltro, riprende i contenuti di precedenti verdetti). In caso di palese e mancata autotutela, il cittadino ha sempre diritto a vedersi risarciti i danni; e se la commissione tributaria non emette un giudizio soddisfacente in tal senso, il contribuente ha diritto di rivolgersi in un secondo momento alla magistratura ordinaria per il rimborso del danno ingiusto subito (ex art. 2043 c.c.).