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Licenziamento per violazione divieto di concorrenza

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8969 del 19 aprile 2011 ha stabilito che affinchèun licenziamento per violazione del divieto di concorrenza sia valido ènecessario che il datore di lavoro fornisca la prova di tale violazione, ossia prova dello svolgimento da parte del lavoratore della trattazione di affari per conto proprio o di terzi e del carattere concorrenziale di tale attività  imprenditoriale.

Nel caso in cui il datore di lavoro non fornisce prova della trattazione di affari per conto proprio o di terzi, oppure manca la prova del carattere concorrenziale di tale attività  o ancora, pur in presenza della dimostrazione dello svolgimento da parte del lavoratore di un’attività  concorrenziale questa risulta essere stata svolta in una realtà  territoriale distante, il licenziamento risulta illegittimo.


Nel caso in esame, in particolare, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un imprenditore proprietario di una sala bingo che aveva licenziato un proprio dipendente perchèquesti aveva prestato attività  lavorativa presso un’altra azienda dello stesso settore durante una giornata di riposo.

La Suprema Corte, dunque, ha giudicato infondato il licenziamento sia sotto il profilo concorrenziale, in quanto l’attività  lavorativa èstata prestata dal soggetto in un’azienda che pur facendo parte dello stesso settore opera in una provincia differente rispetto a quella in cui opera l’azienda datrice di lavoro del dipendente, sia sotto il profilo della fedeltà , in quanto tale attività  èstata svolta dal lavoratore durante una giornata di riposo legittimamente acquisita.