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Licenziamento per soppressione posto di lavoro

In caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro a cui èadibito il dipendente ricade sul datore di lavoro l’onere di provare l’impossibilità  di adibire il lavoratore ad altra mansione equivalente o inferiore, altrimenti ricorre un’ipotesi di licenziamento illegittimo.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n.14517 del 1° luglio 2011, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore adibito a mansioni amministrative e licenziato dall’azienda per riduzione del personale e soppressione del posto, respingendo al contempo le sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte d’Appello.


[LEGGI] DIFFERENZA TRA GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO

Nella sentenza in esame, in particolare, la Suprema Corte ha ribadito che il datore di lavoro che effettua un licenziamento adducendo come causa la riduzione del personale e la soppressione del posto di lavoro deve provare che al momento del licenziamento sussisteva l’impossibilità  di assegnare al lavoratore stesso altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa e di aver eventualmente proposto al lavoratore, senza perಠricevere consenso, la possibilità  di essere adibito a mansioni inferiori compatibili con l’assetto aziendale prestabilito.

Le sentenze pronunciate sul caso dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, invece, secondo la Corte di Cassazione si sono basate esclusivamente sulla insindacabilità  delle scelte relative alla riorganizzazione aziendale, non avendo accertato l’assolvimento da parte del datore di lavoro dell’onere di provare l’impossibilità  di adibire il lavoratore ad altra mansione, facendo invece ricadere sul lavoratore stesso l’onere di provare l’insussistenza del giustificato motivo oggetto del licenziamento.