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Licenziamento per giusta causa

In base a quanto stabilito dall’art. 2119 del Codice Civile, il datore di lavoro puಠrecedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso nel caso in cui sussista giusta causa, ossia una causa che non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto lavorativo in quanto comporta il venir meno il vincolo fiduciario tra i due soggetti.

La violazione del rapporto fiduciario deve essere verificata caso per caso e prendendo in considerazione diversi elementi, tra cui la qualità  del rapporto tra le parti e il grado di fiducia che lo caratterizza, la posizione occupata dal lavoratore e l’intensità  dell’elemento intenzionale.


A titolo di esempio, costituiscono ipotesi di giusta causa: il continuo rifiuto ingiustificato del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa; la violazione da parte del lavoratore degli obblighi di diligenza e obbedienza previsti dall’art. 2104 del codice civile; la sottrazione di beni aziendali nell’esercizio delle proprie funzioni; il mancato ritorno al lavoro dopo una visita medica che ha constatato l’insussistenza di una malattia; la prestazione di lavoro a favore di soggetti terzi durante il periodo di malattia, nel caso in cui tale attività  pregiudica la guarigione e quindi il ritorno al lavoro.

In relazione al concetto di giusta causa che legittima il licenziamento, inoltre, la Corte di Cassazione con la sentenza n.11516 del 14 luglio 2003 ha stabilito che “la giusta causa si sostanzia in un inadempimento talmente grave che qualsiasi altra sanzione, diversa dal licenziamento, risulti insufficiente a tutelare l’interesse del datore di lavoro“.