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Licenziamento illegittimo per rifiuto part-time

Il rifiuto del lavoratore alla proposta del datore di lavoro di svolgere la prestazione lavorativa secondo nuovi orari non puಠessere considerato un motivo sufficiente a giustificare il licenziamento.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14833 del 4 settembre 2012, con la quale èstata dichiarata l’illegittimità  di un licenziamento intimato ad un lavoratore che aveva rifiutato la proposta di modificare l’orario di lavoro dal full-time a part-time.


Nella sentenza in esame, in particolare, il lavoratore ha agito in giudizio chiedendo che venisse riconosciuta l’illegittimità  del licenziamento intimatogli dalla società  per essersi rifiutato di modificare l’orario di lavoro. Tale richiesta èstata accolta sia dal tribunale di primo grado che dalla Corte di Appello, che in entrambi i casi hanno provveduto ad annullare il licenziamento intimato per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, imponendo al contempo alla società  di reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro e condannandola al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra.

La richiesta del lavoratore èstata poi accolta in ultima istanza anche dalla Corte di Cassazione, che ha confermato le sentenze emesse durante i precedenti gradi di giudizio sulla base della ricostruzione desunta dai documenti ritualmente acquisiti al processo, dai quali emergeva che il licenziamento era stato adottato non per ragioni inerenti all’attività  produttiva, come sostenuto in appello dalla società , ma perchè il lavoratore si era rifiutato di modificare l’orario di lavoro, una motivazione che secondo la Suprema Corte non puಠessere posta alla base di un licenziamento legittimo. Il licenziamento risulta pertanto illegittimo e la società  dovrà  reintegrare il dipendente nel suo posto di lavoro.