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Licenziamento illegittimo per mancato rinvio della convocazione

In caso di licenziamento disciplinare il comportamento tenuto dal datore di lavoro deve necessariamente essere improntato ai principi di correttezza e di buona fede, pena l’illegittimità  del licenziamento stesso.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21485 del 18 ottobre 2011, con la quale èstata accolta la sentenza della Corte d’Appello ed èstata quindi dichiarata l’illegittimità  del licenziamento attuato da un’azienda nei confronti di una dipendete dopo una sua violazione di carattere disciplinare.

LICENZIAMENTO PER INIDONEITà€ FISICA DEL LAVORATORE

L’illegittimità  del licenziamento, in particolare, deriva dall’illegittimo comportamento tenuto dall’azienda nei confronti della dipendente, dal momento che non ha accolto la richiesta della lavoratrice di rinviare la convocazione chiesta da lei stessa, soprattutto in considerazione dei tempi eccessivamente ristretti dal momento che la convocazione era stata comunicata sabato 3 dicembre per la mattina del 5 dicembre o per il giorno successivo 6 dicembre, mentre la lavoratrice aveva chiesto un rinvio a data successiva al 13 dicembre.

TIPOLOGIE DI SANZIONI DISCIPLINARI PER I LAVORATORI

La società , al contrario, nel presentare ricorso contro la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Torino, sottolinea di aver a suo avviso rispettato la vigente normativa in materia in quanto ha indicato due date possibili per la convocazione.

La Corte di Cassazione ha perಠritenuto infondata tale motivazione in quanto la normativa vigente subordina la legittimità  dl procedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare ad una contestazione degli addebiti da parte del lavoratore, in modo tale da consentirgli di esporre le sue difese in relazione al comportamento contestato. Di conseguenza, dunque, i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che il datore di lavoro non ha gestito correttamente il suo potere disciplinare non essendo stato il suo comportamento improntato ai principi di correttezza e buona fede imposti dalla legge.