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Licenziamento colf e badante

Come avviene per tutti gli altri tipi di rapporti di lavoro, anche il rapporto di lavoro domestico puಠessere risolto da ciascuna delle due due parti in qualunque momento fornendo perಠun periodo di preavviso che varia a seconda dell’anzianità  di servizio presso lo stesso datore di lavoro.

Il preavviso, in particolare, deve essere pari a 15 giorni per anzianità  fino a cinque anni e a 30 giorni nel caso in cui l’anzianità  supera i cinque anni. I suddetti termini, tuttavia, possono essere ridotti o aumentati di comune accordo tra le parti oppure dimezzati in caso di dimissioni volontarie del lavoratore domestico.


Il periodo di preavviso cambia nel caso in cui la colf o la badante sia assunta part-time, ossia svolga la sua mansione per meno di 25 ore alla settimana. In questo caso, infatti, il periodo di preavviso èpari a 8 giorni in caso di anzianità  inferiore ai 2 anni e a 15 giorni in caso di anzianità  superiore ai 2 anni.

Quando si tratta di lavoratori domestici a cui sono affidate determinate mansioni, come quella di portiere o custode di villa, il preavviso deve essere invece pari a 30 giorni fino ad un anno di anzianità  e pari a 60 giorni in caso di anzianità  superiore a un anno.

Anche per i lavoratori domestici èprevista un’indennità  sostitutiva in caso di mancato preavviso e che risulta pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo di preavviso. Il datore di lavoro non èinvece tenuto a fornire il periodo di preavviso o l’indennità  sostitutiva in caso di licenziamento per giusta causa. In tutti i casi, tuttavia, il lavoratore domestico ha diritto a ricevere il TFR maturato fino a quel momento.