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Lettera di licenziamento

L’Art. 2118 del Codice Civile stabilisce che “ciascuno dei contraenti puಠrecedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità “.

Nel caso in cui il lavoratore intenda licenziarsi deve presentare al datore di lavoro una lettera di dimissioni, in caso contrario èil lavoratore che deve far recapitare al lavoratore la lettera di licenziamento.


La lettera di licenziamento deve necessariamente avere forma scritta, finchè il datore di lavoro si limita ad informare solo oralmente il lavoratore il licenziamento non ha alcuna efficacia. La lettera di licenziamento, inoltre, assume la forma di raccomandata e puಠessere consegnata direttamente al lavoratore oppure fatta recapitare a questi presso il suo domicilio o la sua residenza.

Nella lettera di licenziamento il datore di lavoro non èobbligato a indicare i motivi che hanno portato alla decisione, questi tuttavia possono essere forniti in un secondo momento su richiesta del lavoratore stesso. In questo caso il datore di lavoro èobbligato a fornire risposta entro sette giorni.

Una procedura particolare èprevista in caso di licenziamento disciplinare. In questo caso, infatti, sono previsti alcuni obblighi in capo al datore di lavoro, ovvero: la predisposizione di un codice disciplinare che individui i casi di infrazione e le relative sanzioni; la pubblicazione del codice disciplinare e la contestazione per iscritto della violazione, che deve anche rispettare i requisiti di immediatezza, specificità  e immutabilità . Una volta contestata la violazione il datore di lavoro deve dare la possibilità  al lavoratore di difendersi, qualora questi ne faccia richiesta. A questo punto il licenziamento puಠessere intimato, tramite apposita lettera, solo dopo che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione della violazione.