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Dimissioni contratto a tempo determinato

Il lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato puಠrassegnare le dimissioni solo qualora sussista una giusta causa, ossia una causa di gravità  tale da non consentire la prosecuzione neanche temporanea del rapporto di lavoro.

Tuttavia, qualora il lavoratore rassegni le dimissioni senza che sussista giusta causa non si ha l’inefficacia o la nullità  del recesso, ne deriva quindi che il lavoratore non ha diritto ad essere riammesso in servizio e a ricevere le retribuzioni fino alla data di scadenza del contratto.

CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE

Al contrario, invece, in caso di recesso senza giusta causa da parte di un dipendente assunto con contratto a tempo determinato, il datore di lavoro ha diritto ad ottenere un risarcimento danni, sempre che riesca a provare che l’improvvisa e inaspettata interruzione del rapporto di lavoro abbia arrecato un danno all’attività  aziendale.

PERMESSI STUDIO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

A stabilire quanto detto fino ad ora èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6342 del 23 aprile 2012, con la quale, rigettando il ricorso presentato da un dipendente che lamentava l’inefficacia delle sue dimissioni in quanto rassegnate senza la sussistenza di una giusta causa, ha stabilito che le dimissioni del lavoratore hanno efficacia a prescindente dal motivo che le ha determinate, aggiungendo inoltre che anche qualora sussista giusta causa questi non ha diritto ad ottenere un risarcimento per il pregiudizio derivante dallo stato di disoccupazione e dalla mancata percezione della retribuzione, in quanto le scarse opportunità  e condizioni di reimpiego offerte dal mercato sono considerate dei fattori estranei alla questione. In altre parole, dunque, si ritiene che la condizione sfavorevole in cui viene a trovarsi il lavoratore non costituisce conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del datore di lavoro e della risoluzione del rapporto che ne èconseguita.