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Vendite in saldo e in liquidazione

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Il Testo Unico sul Commercio (D.Lgs. 114/1998) definisce alcune regole generali sulle varie ipotesi di vendita di merce a prezzi ridotti rispetto all’ordinario, demandando perಠagli enti locali il dettaglio sulle modalità  di svolgimento.

Il T.U., in particolare, descrive tre categorie di “vendite straordinarie” (saldi, liquidazioni, promozioni), tutte caratterizzate dal divieto di libertà  assoluta per i negozianti: a fini di tutela della concorrenza, e soprattutto di quelle piccole realtà  imprenditoriali che non potrebbero sopportare a lungo una battaglia sui prezzi, sono infatti fissati dei limiti precisi e delle salate sanzioni amministrative per chi li violasse.


I saldi, o pi๠correttamente, le “vendite di fine stagione”, sono tipiche non di tutte le attività  commerciali ma solo di alcune (abbigliamento e calzature, in particolare), con la finalità  di rivendere a basso costo le merci in giacenza che rischiano di restare invendute o di deprezzarsi sensibilmente; il discorso puಠriguardare anche le profumerie o altri negozi i cui prodotti rischiano di andare fuori moda.


Le liquidazioni sono invece le cessioni di tutta o gran parte della merce esposta causate da eventi straordinari che le rendono ineludibili: la chiusura dell’attività , ad esempio, o lo spostamento altrove della sede, o la sottoposizione del negozio a lavori di ristrutturazione, o, ancora, la cessione dell’azienda. Possono avvenire in qualsiasi periodo dell’anno e durare il tempo necessario alla vendita di tutta la merce, ma èrichiesta una comunicazione preventiva al Comune, in cui informare l’ente della data d’inizio della liquidazione e della causa.

Ogni Regione, d’intesa con le associazioni rappresentative delle categorie interessate, stabilisce le date d’inizio e le durate dei saldi, nonchè fissare alcuni paletti sulle modalità  di svolgimento e sulla loro pubblicizzazione. Altri vincoli, in genere meno onerosi, sono fissabili anche per le liquidazioni.