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Tutela della concorrenza e disciplina antitrust (V)

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L’ultima tipologia di comportamento potenzialmente anticoncorrenziale ècostituita dalle concentrazioni: èla situazione che accade quando pi๠aziende distinte finiscono per far convergere le proprie strategie, secondo diverse modalità .

Si puಠverificare il caso che esse si mantengano giuridicamente distinte ma una acquisisca partecipazioni di controllo dell’altra e quindi si crei un gruppo; oppure che due società  distinte creino una joint-venture cui delegare l’attività  in quel settore; o ancora, avviene una fusione: le due o pi๠società  scompaiono dando vita ad un unico nuovo soggetto (fusione pura) oppure una di esse assorba le altre al proprio interno (fusione per incorporazione).


Sono ipotesi molto differenti fra loro, ma con un tratto comune: là  dove c’erano imprese diverse a contendersi il mercato, ora ce n’ una sola, oppure viene comunque a crearsi un’unica strategia commerciale. Riducendosi il numero dei concorrenti, com’ lapalissiano intendere, le condizioni contrattuali offerte ai consumatori rischiano di subire colpi negativi.

Naturalmente il discorso èvalido solo quando si parla di grandi imprese e di un mercato oligopolistico (cioècon un ridotto numero di operatori economici): se in un mercato operassero cento imprenditori e due di essi decidessero di fondersi, non sarebbe certo questo atto a compromettere la libera concorrenza.

Mentre nei casi delle intese e degli abusi di posizione dominante l’intervento del Garante èdi tipo successivo (cioà¨, l’Authority interviene dopo che si èverificato l’illecito), nel caso delle concentrazioni l’azione èpreventiva: quando si intende porre in essere un’operazione di concentrazione, occorre preventivamente comunicarla al Garante, affinchè quest’ultimo valuti l’impatto sulla concorrenza.


Ma tale notifica èrichiesta solo nei casi pi๠rilevanti, quando cioèil fatturato complessivo delle imprese coinvolte supera € 258.228.450 o quando il fatturato dell’incorporata o controllata superi da sola € 25.822.845.