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Scudo fiscale: le modalità  di rimpatrio

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Chi aderisce allo scudo fiscale scegliendo la soluzione del rimpatrio, si trova davanti a tre modalità  tecniche da valutare.
La prima, e pi๠comune, consiste nel trasferire denaro e titoli presso una banca residente in Italia (“rimpatrio materiale”).

La seconda (“trasporto al seguito”) èadatta soprattutto per gioielli od opere d’arte, e consiste nel farli passare fisicamente alla frontiera: in questo caso, perà², occorre presentare un’apposita dichiarazione alle autorità  doganali, perdendo la possibilità  dell’anonimato che invece èfacile da conseguire nel rimpatrio materiale, in cui per esempio èpossibile ricorrere ai servigi di una società  fiduciaria nel ruolo di intermediario.


L’ultima soluzione èquella del rimpatrio giuridico: denaro, titoli e ricchezze varie rimangono fisicamente all’estero, ma sono depositati contabilmente presso una banca o altro intermediario finanziario italiano che provvederà  ad amministrarli e custodirli; dunque, dal punto di vista della tecnica giuridica, ècome se questi capitali fossero tornati in Italia.


C’ ancora un’altra strada, pi๠complessa. I beni posseduti all’estero sono conferiti ad una società  – già  esistente o istituita ad hoc – e le relative partecipazioni sono rimpatriate (nella forma del rimpatrio materiale o in quella del rimpatrio giuridico).

L’ipotesi èapplicabile nella generalità  dei casi, ma èla soluzione pressochè obbligata quando i beni posseduti consistono in immobili (ville, terreni…) situati in paradisi fiscali, o comunque in nazioni “poco collaborative”, per cui, dunque, non èpossibile battere la strada della regolarizzazione.

L’unica soluzione praticabile, dunque, diviene quella di trasformare i propri possedimenti, come descritto, in partecipazioni societarie e rimpatriare quelle. A meno, naturalmente, di non ricorrere semplicemente alla rivendita di tutte le proprie ricchezze e rimpatriare successivamente il denaro ricavato.