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Revisori legali: nuove regole sullo svolgimento degli incarichi

La riforma sulla revisione legale dei conti societari ha previsto anche una pluralità  di novità  nell’assunzione e nello svolgimento degli incarichi. Vediamo le principali.

Innanzitutto, la nomina avviene da parte dei soci ma sulla base di una “proposta motivata” da parte del collegio sindacale, che dovrà  vigilare sull’indipendenza del revisore e sullo svolgimento delle sue funzioni (questo, naturalmente, se la revisione legale non èattribuita allo stesso collegio).


Sempre in merito all’indipendenza del revisore, èscritto che egli deve astenersi da ogni incarico in cui altre relazioni d’affari o d’altro genere farebbero sorgere ad un terzo il legittimo sospetto che tale indipendenza sia compromessa. Da notare che il discorso si allarga anche all’ipotesi in cui le relazioni sospette fanno capo alla “rete” cui il revisore fa parte: esempio classico di rete sono le associazioni professionali, ma se ne potrebbero ipotizzare anche altre.

àˆ stata introdotta la possibilità  per il revisore di dare le dimissioni (prima non prevista dalla legge). Il revisore, perà², puಠessere chiamato a rispondere dei danni causati dalla sua decisione, e in ogni caso rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

Ma non basta: l’ente che gestirà  il registro dei revisori legali (presumibilmente il ministero dell’Economia) dovrà  essere informato delle avvenute dimissioni nonchè delle motivazioni; e su quest’ultimo punto èfacile immaginare le difficoltà  applicative.


In merito alla durata degli incarichi, si èfissato che nelle società  quotate sarà  novennale, mentre nelle società  non quotate ètriennale. Nei gruppi societari con aziende quotate, sarà  consentito nominare un’unica società  di revisione con incarico novennale.
La revisione dovrà  avvenire tecnicamente sulla base dei principi internazionali, che l’Unione Europea si appresta a adottare; nell’attesa, si impiegheranno i principi elaborati dagli ordini professionali nazionali.