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Redigere un contratto: termine, modo e condizione

Gli elementi accidentali del contratto si definiscono tali perchè non ricorrono inderogabilmente; tuttavia, quando sono presenti, vincolano le parti esattamente come gli elementi essenziali.

Il termine costituisce la scadenza entro cui oppure a partire da cui una certa prestazione dev’essere compiuta (ad esempio, il pagamento del corrispettivo).


Il termine puಠessere stipulato a favore del debitore (prima di quella data il creditore non puಠesigere alcunchè ma il debitore puಠcomunque ottemperare in anticipo), a favore del creditore (la situazione inversa rispetto a quella descritta) o a favore di entrambi. Nel caso non ci siano stati accordi particolari, il termine s’intende sempre a favore del debitore.


Il modo èl’onere imposto da una parte all’altra, ma èprevisto solo negli atti gratuiti: ad esempio, Tizio regala un negozio a Caio purchè quest’ultimo s’impegni a portare avanti l’attività .

La violazione del modo non comporta l’annullamento del contratto, a meno che ciಠnon sia stato stabilito espressamente o comunque tale imposizione appaia chiaramente come elemento determinante nella volontà  di Tizio. Il modo illecito o impossibile si considera come non apposto.

La condizione, infine, puಠessere risolutiva o sospensiva. Nel primo caso, èstabilito che se si verifica un certo evento il contratto èrisolto; nel secondo, al contrario, solo il verificarsi dell’evento rende efficace il contratto.

La condizione deve essere lecita e possibile. Qualora illecita (“Se ucciderai Sempronio…”), il contratto ènullo; qualora sia impossibile (“Se quell’asino volasse…”), la condizione sospensiva rende nullo il contratto, mentre se èrisolutiva si considera non apposta.

Il contratto ènullo, infine, se la realizzazione della condizione sospensiva dipende esclusivamente dalla mera volontà  di una delle parti (“Se schioccherಠle dita…”); un’analoga condizione risolutiva, invece, èammissibile perchè sarebbe come concordare il diritto di recesso.