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Redigere un contratto: l’oggetto e la volontà 

L’oggetto del contratto non ha bisogno di molte definizioni: consiste, com’ evidente, in ciಠche le parti si impegnano a compiere. L’oggetto necessita di tre requisiti, a pena di nullità  del contratto: innanzitutto, dev’essere lecito, cioènon contrario alla legge; possibile, quindi concretamente realizzabile; e determinato o determinabile: dalla lettera del contratto dev’essere evidente in cosa l’oggetto consista.


La volontà , invece, comporta che i contraenti siano pienamente d’accordo sul contenuto del contratto. Salvo eccezioni, anzi, il rapporto giuridico nasce proprio al momento dell’incontro fra le volontà  di tutte le parti.

Ma perchè il contratto non sia viziato, occorre che la volontà  sia effettiva.


In alcuni casi, il contratto èradicalmente nullo per assoluta mancanza della stessa: questo avviene quando palesemente l’atto non èstipulato veramente (si pensi a due attori che recitano la parte dei contraenti) oppure quando una delle parti ècostretta fisicamente a stipulare l’atto (èil caso, decisamente teorico, di una persona che firmi un contratto perchè la sua mano èguidata con la forza da un’altra persona).

In altri casi, l’atto èannullabile dalla persona la cui volontà  era viziata ma solo in presenza di alcuni requisiti: èil caso del contratto stipulato per errore (Tizio acquista un detersivo ma in realtà  ne cercava un altro), che èannullabile solo quando l’errore era noto alla controparte e solo se senza di esso il contraente non avrebbe stretto l’accordo; èil caso del contratto stipulato in seguito a gravi minacce; èil caso, infine, del contratto stipulato a seguito di dolo proveniente dalla controparte o di cui comunque la controparte sia informata.

Se Tizio acquista un elettrodomestico scadente e Caio era a conoscenza del difetto, si puಠparlare di dolo e Tizio potrà  chiedere l’annullamento del contratto.