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Permessi e congedi del lavoratore

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La legge e i contratti collettivi prevedono un’autentica selva di ipotesi in cui il lavoratore puಠassentarsi dal luogo di lavoro, per qualche ora o per qualche giorno.

Si tratta dei numerosi permessi o congedi riconosciuti in occasione di situazioni cui si attribuisce una particolare giustificazione sociale o familiare.

Fra gli esempi pi๠importanti, ricordiamo i permessi riconosciuti al dipendente che: contrae le nozze (cosiddetto “congedo matrimoniale”); subisce un grave lutto familiare; deve assistere un congiunto anziano o ammalato; deve sottoporsi a cure mediche o interventi chirurgici; dona il sangue; partecipa come rappresentante sindacale ad incontri e riunioni inerenti la sua funzione; adempie ai suoi doveri civici, come recarsi a votare o partecipare ad un processo.


Il dettaglio delle singole situazioni èspecificato dai contratti collettivi. à‰ da notare che non tutti i frangenti sono uguali fra loro, poichèin alcune ipotesi il lavoratore èretribuito regolarmente e in altre no.
In ogni caso, il tratto comune èche il lavoratore che versi in una delle situazioni descritte ha diritto al permesso e il datore non si puಠopporre, nei limiti predefiniti dal CCNL.

Un altro scaglione di ipotesi sono legati all’essere genitore e alle norme che la legge fissa a tutela della maternità  e paternità : periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per la lavoratrice incinta o puerpera, permessi in occasione della malattia del bambino, permessi per allattamento nel primo anno di vita del neonato.


C’ poi l’aspettativa, che èl’ipotesi prevista quando il lavoratore èchiamato a cariche pubbliche elettive oppure sindacali: in questi casi, il rapporto di lavoro è“congelato”, cioèil lavoratore non èretribuito e non maturano nèTFR nèanzianità , ma al momento della cessazione della carica egli avrà  diritto a riavere il posto.