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Nuove leggi

L. 29/03/95 n. 95 imprenditoria giovanile
Legge 29 marzo 1995, n. 95 (ex L. 44/86)

Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività  imprenditoriali

Imprenditorialità  giovanile

1) L’ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità  e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosଠcome definiti dai regolamenti dell’Unione europea.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, le relative modalità  d’attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovrà  comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonchè la trasparenza delle procedure e la omogeneità  dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un pianoprogramma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale.

2) Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 èautorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società  per azioni, denominata società  per l’imprenditorialità  giovanile, cui affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonchè allo sviluppo locale.

A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società  subentra altresଠnelle funzioni già  esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarità  delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 5 miliardi.

La società  puಠpromuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società  operanti a livello regionale per le medesime finalità , cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonchè partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso.

Al capitale sociale della società  possono altresଠpartecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società  di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59, le finanziarie di cui all’articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non pi๠del 15 per cento delle risorse, nonchè le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1.

La società  puಠessere destinataria di finanziamenti nazionali e dell’Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà  disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori (4).

3) Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell’azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società  di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15, commi 4 e 5, e all’articolo 19 del decreto legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

4) Per le finalità  di cui al presente articolo èautorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per l’anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalità  di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla società  per imprenditorialità  giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La società  puಠperiodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità  di cui al comma 2(6).

5) Il personale in servizio presso il comitato alla data di entraa in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, se e fino a quando non venga assunto dalla società , resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della società  di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, cosଠcome modificato ed integrato dalla successiva normativa, èabrogato.

6) I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità  ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, come sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n.1075, acquisibile nell’ambito degli investimenti da realizzare.

6bis) Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull’attuazione del presente articolo e sull’attività  della società  per l’imprenditorialità  giovanile. Nella relazione sono indicati i dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della società  in altre società , la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalità  di utilizzo dei finanziamenti nazionali e dell’Unione europea, nonchè i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti (9).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1995, n.25 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, L. 29 marzo 1995, n.95 (Gazz. Uff. 1 aprile 1995, n.77). Il comma 2 dello stesso art.1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 maggio 1994, n.331, 30 luglio 1994, n.478, 30 settembre 1994, n. 559, e 30 novembre 1994, n.658. Nel testo sono riportate le correzioni di cui all’avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 26.

(4) Comma cosଠmodificato dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95.
(6) Comma cosଠmodificato dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95.

(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95.CASSA PER IL MEZZOGIORNO D.M. 24 novembre 1994, n. 695 (1) Regolamento recante modalità  per la concessione di agevolazioni all’imprenditoria giovanile (1/a).
IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO e IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità  giovanile nel Mezzogiorno;
Viste le modificazioni apportate al citato decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, dalla legge 11 agosto 1991, n. 275;

Viste le disposizioni di cui all’art.1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n.559, le quali stabiliscono che le modalità  di attuazione, i benefici concedibili e le relative misure e limiti, con rispetto della normativa comunitaria, del citato decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, sono fissati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
Visto l’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400, recante. Disciplina dell’attività  di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 22 settembre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell’art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n.400 (nota n.1/6036 del 7 ottobre 1994);

Adotta il seguente regolamento:
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1994, n.297.

(1/a) Vedi, anche, il D.M. 11 maggio 1995.
1 Soggetti beneficiari.

1 Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità  giovanile nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosଠcome definiti dal regolamento comunitario n.2081 del 20 luglio 1993, le società  – ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all’art.13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni – con le caratteristiche di cui al seguente comma 2, che si impegnano a realizzare progetti nei settori di cui all’art. 2, possono beneficiare delle agevolazioni di cui al successivo art. 3.
2 Sono ammesse ai benefici di cui al successivo art.3 le società  composte esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni oppure composte prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che siano residenti nei comuni ricadenti nei territori di cui al comma 1 alla data del 1 gennaio 1994. Nel caso di un comune avente solo una parte del proprio territorio compresa nelle aree di cui al comma 1, il requisito della residenza sussiste se nella parte suddetta risiede – in base ai dati ISTAT – la maggioranza assoluta della popolazione comunale.

3 Le società  devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui al comma 1. 4 Sono escluse le ditte individuali, le società  di fatto o le società  aventi un unico socio.
5 Gli statuti societari devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote od azioni societarie che facciano venir meno le condizioni soggettive di età  e residenza fissate nel precedente comma 2, per almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art.7. La modifica della suddetta clausola statutaria prima del termine dei dieci anni provoca l’immediata decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate al successivo art. 8.

Progetti finanziabili.
1 Sono finanziabili – secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE – i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato o dell’industria, oppure relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2 Non sono finanziabili i progetti riferiti ai settori che risultano esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
3 Sono esclusi inoltre i progetti che:

a) non prevedano l’ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
b) non presentino il requisito della novità  dell’iniziativa ;

c) prevedano investimenti superiori a 5 miliardi di lire.
4 L’attività  di impresa prevista nel progetto dovrà  essere svolta per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art. 7.

I benefici.
1 Alle società  ammesse alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

a) contributi in conto capitale e mutui agevolati, secondo i limiti fissati dall’Unione Europea in termini di ESN (equivalente sovvenzione netta) o di ESL (equivalente sovvenzione lorda), calcolati sulla base delle spese ammissibili ai sensi del successivo art.4;
b) contributi in conto gestione nella misura definita dal successivo art.5;

c) assistenza tecnica da parte della Società  per l’imprenditorialità  giovanile nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;
d) attività  di formazione e di qualificazione professionale svolta dalla Società  per l’imprenditorialità  giovanile, funzionali alla realizzazione del progetto.

2 I mutui agevolati sono assistiti dalle garanzie indicate nell’art.1 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559 (3).
3 Le agevolazioni finanziarie del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche sia precedenti al provvedimento di ammissione che successive.

(3) Recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività  imprenditoriali .

Spese ammissibili.

1 Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, relative a:
a) studio di fattibilità  comprensivo dell’analisi di mercato;

b) terreno;
c) opere edilizie, da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva;

d) allacciamenti, macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
e) altri beni materiali ed immateriali ad utilità  pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.

2 La spesa di cui al precedente comma 1, lettera a), ammissibile nella misura del 2% per investimenti fino a 1.000 milioni, dell’1,5% da 1.000 milioni a 2.500 milioni e dell’1% da 2.500 milioni a 5.000 milioni.
3 Le spese di cui al precedente comma 1, lettera c), sono ammissibili nel limite del 40% della spesa complessiva per la realizzazione del progetto. In casi eccezionali tale limite elevato fino al 60% della spesa complessiva, in relazione alla particolarità  del settore e dell’attività .

4 Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell’artigianato e dell’industria non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all’acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese per la costruzione e per l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, degli immobili.
5 Non sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo di spesa, risultino sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 6.

Contributo per le spese di gestione.
1 Il contributo per le spese di gestione concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi tre anni di attività , per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:

a) spese per acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
b) spese per prestazioni di servizi;

c) oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al mutuo di cui al precedente art. 3. Non sono ammesse le spese per il personale (stipendi e salari) ed i rimborsi ai soci.
2 Per il primo anno di attività  la misura del contributo pari al 70% per i primi 700 milioni di lire spese.

3 àˆ erogabile una anticipazione pari al 40% del contributo concesso per il primo anno di attività .
4 Per il secondo anno di attività  la misura del contributo pari al 60% per i primi 700 milioni di lire spese e al 40% per i successivi 800 milioni.

5 àˆ erogabile una anticipazione pari al 40% del contributo concesso per il secondo anno di attività .
6 Per il terzo anno di attività  la misura del contributo pari al 40% per i primi 700 milioni di spese e al 20% per i successivi 800 milioni.

7 L’anticipazione di cui al precedente comma 3 puಠessere richiesta documentando l’inizio dell’attività  con la prima fattura relativa a spese ammissibili ai sensi del precedente comma 1.

8 L’anticipazione di cui al precedente comma 5 puಠessere richiesta, senza necessità  di acquisire documentazione di spesa, all’inizio del secondo anno di gestione, a condizione che sia stato erogato almeno il 70% dei contributi relativi al primo anno.

9 Gli statuti delle società  beneficiarie dovranno prevedere esercizi sociali aventi data di inizio coincidente con la data di cui al precedente comma 7. In alternativa le società  dovranno predisporre apposita contabilità  separata.
6 Domanda di ammissione alle agevolazioni.

1 La domanda di ammissione alle agevolazioni presentata alla Società  per l’imprenditorialità  giovanile S.p.a., con sede in Roma, ed redatta secondo il modello allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento.

2 Alla domanda vanno allegati in duplice copia i seguenti documenti:

a) copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto della società ;
b) certificazione di vigenza;

c) certificazione comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa ubicata nei territori di cui al precedente art. 1, comma 1;
d) ertificazione o dichiarazione giurata comprovante che la compagine sociale costituita secondo quanto previsto al precedente art. 1, comma 2, e comunque da persone fisiche non titolari di quote o azioni di altre società  beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786;

e) certificazione prefettizia antimafia nei termini e con le modalità  previste dalle leggi vigenti;
f) studio di fattibilità  del progetto che si intende realizzare, sottoscritto dal rappresentante legale della società , che deve comprendere informazioni documentate: sulle competenze ed esperienze di tutti i soci nonchè, l’indicazione delle funzioni aziendali che sono per essi previste; sul mercato di riferimento; sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi; sulla economicità  dell’iniziativa, illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività  redatti – considerando le agevolazioni di cui all’art. 3, lettere a) e b) – secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie.

3 Una copia della documentazione trasmessa dalla Società  per l’imprenditorialità  giovanile S.p.a. alla regione competente, che esprime il proprio motivato parere entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale il provvedimento ha l’ulteriore corso.
7 Provvedimento di ammissibilità  alle agevolazioni.

1 La Società  per l’imprenditorialità  giovanile, sulla base dello studio di fattibilità  presentato, delibera l’ammissione ai benefici di cui all’art. 3, tenuto conto della credibilità  dei soggetti proponenti, delle potenzialità  del mercato di riferimento, delle scelte tecniche ipotizzate e della convenienza economica dell’iniziativa. La Società  per l’imprenditorialità  giovanile dà  comunicazione di quanto deliberato alla società  beneficiaria ed alla regione territorialmente competente. Ogni tre mesi la Società  per l’imprenditorialità  giovanile provvede altresଠa rendere pubblico l’elenco delle delibere di ammissione assunte.
2 La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione della iniziativa e fissa le agevolazioni finanziarie concesse.

La delibera deve contenere pi๠puntuale motivazione, ove si verta nei casi di eccezionalità  di cui all’art. 4, comma 3.
3 I beni agevolati saranno vincolati all’esercizio dll’impresa beneficiaria per almeno dieci anni. I beni che eventualmente sostituiranno quelli deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità  e/o qualità  saranno altresଠvincolati all’esercizio dell’impresa. Nel caso della effettuazione del rinnovo di beni aziendali la società  beneficiaria ha l’obbligo di comunicare alla Società  per l’imprenditorialità  giovanile il piano di ammodernamento dei sopracitati beni e la stessa Società  per l’imprenditorialità  giovanile puà², entro trenta giorni dalla ricezione dell’informativa, esprimere motivato contrario avviso a tutela dell’iniziativa agevolata. La violazione dei suddetti vincoli o del procedimento sopradescritto relativo alla dismissione di beni agevolati, prescindendo da accertamenti sulla colpa o dolo dei beneficiari, comporta la decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate al successivo art. 8.

8 Attuazione del provvedimento di ammissibilità  alle agevolazioni.
1 Per l’attuazione del provvedimento di ammissibilità  alle agevolazioni la Società  per l’imprenditorialità  giovanile provvede a stipulare con la società  beneficiaria un apposito contratto contenente le clausole essenziali riportate nell’allegato 2.

2 La Società  per l’imprenditorialità  giovanile puಠrichiedere alla società  beneficiaria tutti gli elementi o documenti utili per comprovare la spesa effettivamente sostenuta e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuo, sulla base degli stati di avanzamento lavori od altro idoneo documento giustificativo della spesa, tenendo presenti le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo. La Società  per l’imprenditorialità  giovanile, trascorsi sessanta giorni dall’accreditamento delle somme erogate, provvede, nei trenta giorni successivi, ad accertamenti sulla loro destinazione, subordinando ad essi l’erogazione relativa al successivo stato di avanzamento.
3 La dimostrazione della spesa effettuata avviene per stati di avanzamento, in non pi๠di cinque soluzioni, di cui l’ultima a saldo in misura non superiore al 10% e le prime in misura ciascuna non inferiore al 10% e non superiore al 50% della spesa complessiva. Per ogni stato di avanzamento le erogazioni di cui al precedente comma 2 vengono effettuate, su richiesta del legale rappresentante della società  eneficiaria, imputando di regola la spesa prioritariamente al contributo in conto capitale. Per i soli progetti concernenti la produzione di beni in agricoltura, ove al beneficiario sia assegnata una agevolazione anche in conto capitale, le spese relative al terreno sono imputate prioritariamente al conto mutuo. Tutte le erogazioni in conto mutuo sono comunque subordinate all’assunzione di idonee garanzie acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare.

4 Qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, la società  beneficiaria dovrà  esibire apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità  del rappresentante legale della società  fornitrice, attestante che i macchinari, le attrezzature e gli impianti acquistati sono nuovi di fabbrica.
5 La Società  per l’imprenditorialità  giovanile provvede alla erogazione delle anticipazioni sui contributi in conto gestione di cui al precedente art. 5, senza necessità  – nel caso di quella relativa al primo anno – di ulteriori accertamenti. La Società  per l’imprenditorialità  giovanile provvede altresଠalla erogazione dei residui contributi, verificando le spese effettivamente sostenute.

6 La Società  per l’imprenditorialità  giovanile puಠeffettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.
7 La Società  per l’imprenditorialità  giovanile delibera l’immediata revoca delle agevolazioni concesse qualora i requisiti in questione dovessero risultare non pi๠sussistenti, attivando il recupero delle somme erogate e delle spese.

9 Mutuo agevolato.
1 Il mutuo agevolato, la cui misura e durata sono definite secondo i criteri del precedente art. 3, posto in mmortamento dal primo gennaio successivo a quello in cui sia stato erogato l’intero valore nominale. Sulle somme erogate prima dell’inizio dell’ammortamento sono dovuti gli interessi al medesimo tasso di concessione del mutuo, da versare entro il 31 dicembre dell’anno in cui si verifica l’emissione del mandato di pagamento.

2 La società  mutuataria provvede alla restituzione del mutuo mediante rate annuali posticipate, versandole entro il 31 dicembre di ogni anno. 3 Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo, determinato ai sensi dell’art.64 del testo unico 6 marzo 1978, n.218, quello vigente alla data della deliberazione di cui al precedente art. 7, comma 1.
4 Tutti i versamenti della società  mutuataria vengono effettuati nell’apposito conto di cui al successivo art. 10. In caso di ritardo nei versamenti, viene applicata sulla somma dovuta una indennità  di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per le operazioni di mutuo e viene sospesa dalla Società  per l’imprenditorialità  giovanile l’erogazione delle agevolazioni in corso, fino alla data di estinzione del debito.

5 La società  mutuataria puಠrichiedere la riduzione dell’importo del mutuo nel caso di minori investimenti rispetto a quanto inizialmente previsto.