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Negozio giuridico e il patto di famiglia (seconda parte)

Il patto di famiglia (come le sue eventuali modifiche o scioglimento) puಠessere redatto esclusivamente con la forma dell’atto pubblico.

In esso, il dante causa stabilisce di lasciare dopo la morte la titolarità  della propria azienda o di una partecipazione sociale ad uno o pi๠aventi causa. Poichè la finalità  èquella di mantenere nel tempo la titolarità  dell’azienda di famiglia, gli aventi causa possono essere solamente i figli o comunque i discendenti del titolare. Il contratto puಠessere gratuito od oneroso, a seconda dell’accordo fra le parti.


à‰ indispensabile che il patto di famiglia rispetti i diritti dei legittimari: questi sono le persone (il coniuge e i discendenti, o, in loro assenza, gli ascendenti) cui per legge deve essere sempre riservata parte dell’asse ereditario. Non sarebbe ammissibile, dunque, che questo diritto loro riconosciuto venga pregiudicato: èperciಠrichiesto che a tutti loro sia richiesto di partecipare al patto.

In altre parole, deve essere loro richiesto di accettare il contenuto del patto: se anche uno solo di loro si opponesse, il contratto non sarebbe stipulabile o, se stipulato, sarebbe nullo.

Quando i legittimari partecipano regolarmente al patto di famiglia, viene loro liquidata in anticipo la rispettiva quota di legittima.
Il patto di famiglia deve infine rispettare due vincoli: innanzitutto, se si tratta di un’impresa familiare (art. 230-bis), il patto deve rispettare l’obbligo di prelazione a favore dei familiari che partecipano all’impresa: se fra loro ci fossero dei legittimari, dunque, gli aventi causa del patto di famiglia possono essere solamente loro, salvo rinuncia.


Se invece il patto concerne la partecipazione in una società  di persone, occorre rispettare i limiti alla circolazione delle quote, secondo cui l’erede subentra al socio defunto solo se previsto dallo statuto o se c’ l’approvazione unanime degli altri soci.