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Mediazione civile obbigatoria, facoltativa e demandata

Dallo scorso 22 marzo èntrata in vigore la cosiddetta mediazione civile obbligatoria. In poche parole si tratta di un procedimento finalizzato ad evitare la causa vera e propria mediante il raggiungimento di un accordo tra le parti litiganti, ovvero tra privati cittadini oppure tra cittadini e imprese.

La mediazione, dunque, èdiventata obbligatoria in merito a tutte le controversie riguardanti determinate materie, pena l’improcedibilità  della domanda giudiziale.


Le materie in relazione alle quali èdiventata obbligatoria la mediazione civile obbligatoria sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità  medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità , contratti assicurativi, bancari e finanziari. Al fine di consentire un avvio graduale del meccanismo di mediazione, l’obbligatorietà  delle controversi in materia di condominio e di circolazione dei veicoli natanti èstata differita al 20 marzo 2012.

Oltre che obbligatoria, la mediazione puಠessere anche facoltativa e demandata. E’ obbligatoria nelle ipotesi sopra citate, èfacoltativa nel caso in cui siano le parti a farne richiesta, purchèsi tratti di controversie riguardanti diritti disponibili, mentre èdemandata quando èil giudice a cui le parti si sono rivolte a chiedere a queste di tentare una conciliazione prima di procedere in via giudiziale.

Figura centrale di questa nuova procedura èil mediatore, un soggetto in possesso di determinati requisiti individuati dalla legge e che ha il compito di aiutare le parti ad arrivare ad un accordo. Per avviare la mediazione occorre depositare una richiesta di conciliazione presso uno degli organismi accreditati dal Ministero della Giustizia, dopodichè verrà  fissato il giorno in cui le parti dovranno comparire davanti al mediatore per tentare di arrivare ad un accordo. Il procedimento non potrà  durare pi๠quattro mesi, in caso contrario le parti potranno agire in giudizio.