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Iscrizione al registro delle imprese di una snc

Una volta che l’atto costitutivo èstato stipulato, anche verbalmente o addirittura tacitamente, la società  in nome collettivo ènata e giuridicamente esistente. L’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, infatti, non incide sulla validità  del contratto societario.

Le Snc sono tenute a registrare l’atto costitutivo entro i trenta giorni successivi alla sua stipulazione (ed entro lo stesso termine devono iscrivere ogni successiva modifica), e perchè l’atto sia registrabile occorre che sia redatto in forma pubblica o con scrittura privata autenticata.


Se l’iscrizione non avviene, sorgerà  la figura della società  in nome collettivo irregolare: la Snc esiste, ma si applicano a tutela dei terzi alcune regole particolari e derogatorie, che incidono sul regime di responsabilità  patrimoniale.

Questo significa che il creditore sociale sarà  tenuto ad agire prima sul patrimonio societario e solo in via sussidiaria sul patrimonio personale dei soci soltanto se sono loro stessi a domandarlo; in mancanza di una specifica richiesta, èlegittimo per il creditore agire immediatamente sui patrimoni personali.

Inoltre, il creditore personale del singolo socio, qualora il patrimonio di quest’ultimo sia insufficiente a soddisfarlo, ha diritto di chiedere la liquidazione della sua quota sociale, cosa normalmente inammissibile nelle Snc.


Per comprendere la motivazione di queste deroghe, occorre ricordare che l’iscrizione nel registro delle imprese ha per le Snc finalità  di “pubblicità  dichiarativa”: ciಠche èiscritto si presume conosciuto dai terzi, mentre ciಠche non èiscritto non èinvece in alcun modo opponibile nei loro confronti.
Naturalmente, una Snc irregolare puಠrimediare iscrivendosi in ritardo (e pagando le inevitabili sanzioni): la successiva regolarizzazione, tuttavia, ha efficacia solo verso il futuro, mentre per i profili di responsabilità  emersi in precedenza rimarrà  fino al loro esaurimento il regime di maggiore tutela verso i terzi.