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Genitori separati e affido condiviso dei figli

Nel 2006 il legislatore decise di modificare la parte del codice civile dedicata all’affidamento dei figli a seguito della crisi del rapporto matrimoniale. Vediamo dunque quali sono le regole oggi in vigore.

àˆ bene precisare che il discorso si applica in ogni ipotesi: separazione, annullamento del matrimonio o divorzio di coppie sposate, ma anche in caso di separazione fra genitori non legati da vincolo nuziale.


In tutti i casi, l’istituto fondamentale che oggi regola la destinazione dei figli èl’affido condiviso: in altre parole, entrambi i genitori risultano affidatari dei figli, e sarà  lo stesso giudice a stabilire tempi e modalità  con cui essi saranno assegnati al singolo genitore, tenendo conto, come regola primaria, degli interessi e delle motivazioni dei figli stessi. L’affido ad uno solo dei genitori, quindi, èda ritenersi come una soluzione residuale, ipotizzabile solo in casi gravi (violenze ripetute di uno dei genitori, scarsità  di reddito…).

Questo, perlomeno, in linea di principio. In realtà , l’esperienza degli ultimi quattro anni ha dimostrato come l’affido condiviso sia considerato dai giudici come una soluzione eccezionale, mentre la collocazione presso un solo genitore èdi gran lunga l’ipotesi pi๠applicata.

Il motivo èintuitivo: appare necessario, per la corretta crescita ed equilibrio dei figli, fare in modo che essi abbiano un luogo da considerare in pianta stabile come la propria casa, anzichè rischiare di doversi trasferire da un genitore all’altro ogni tot giorni.


Da notare come tutto questo incida anche sull’assegnazione della casa coniugale. Normalmente, tale assegnazione èrevocata se l’ex-coniuge contrae nuove nozze, qualora il legittimo proprietario sia l’altro; se perಠin tale casa vivono anche i figli e il giudice ritiene preferibile che essi continuino a vivere là¬, l’assegnazione potrebbe essere ugualmente mantenuta.

Fonte: Il Sole 24 Ore