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Fallimento e stato d’insolvenza

Al contrario degli altri requisiti, lo stato di insolvenza non èdescritto nel dettaglio dal legislatore. Data l’estrema varietà  dei casi della vita, infatti, si lascia che sia il giudice a valutare concretamente, sulla base degli elementi effettivi, quando intervenga l’insolvenza.

Essa, in linea di massima, puಠessere descritta come la situazione in cui sia dimostrato che l’imprenditore nel medio-lungo periodo non sarà  in grado di ottemperare alle sue obbligazioni, sempre che non lo sia già  oggi.


L’insolvenza non va confusa con il semplice inadempimento, che èun evento molto pi๠circoscritto. Puಠavvenire che l’impresa non paghi una certa rata del mutuo per difficoltà  momentanee che magari risolverà  qualche settimana dopo, oppure che non paghi un certo fornitore perchè contesta la legittimità  del credito della controparte: tutto questo non comporta insolvenza.


Viceversa, un imprenditore che adempie regolarmente alle sue obbligazioni puಠversare ugualmente in stato d’insolvenza: puಠcapitare, ad esempio, che egli stia svendendo i suoi beni pur di pagare le passività , o che magari contragga nuovi debiti pur di saldare i vecchi. In tutti i casi, egli sta compromettendo irreversibilmente il suo equilibrio finanziario, con inevitabili conseguenze che presto o tardi si produrranno.

Per valutare lo stato d’insolvenza, inoltre, il giudice puಠbasarsi su numerosissimi eventi che possono esserne indice. Per esempio, il suicidio o tentato suicidio dell’imprenditore; la sua irreperibilità ; il suo chiudere inspiegabilmente la sede dell’attività ; il suo nascondere o distruggere i libri contabili; il suo intestare tutti i suoi beni alla moglie o ad un amico compiacente; la pluralità  di procedure esecutive individuali avviate dai creditori ai suoi danni.