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Disciplina del pignoramento (IV)

pignoramento

Si ègià  accennato al fatto che al cittadino èriconosciuto il diritto di opporsi quando singoli atti della procedura esecutiva non si svolgano secondo le forme e i limiti stabiliti dalla legge. Ma anche quando la procedura fosse minuziosamente corretta, il debitore ha comunque la possibilità  di opporsi al pignoramento dei suoi beni.


Esistono tre strade percorribili, per l’esattezza. Innanzitutto, allorchè l’ufficiale giudiziario si presenta al domicilio del contribuente, egli puಠbloccare sul nascere il pignoramento versando direttamente nelle sue mani denaro contante per l’intero ammontare del debito, incrementato del 20% per coprire anche le spese giudiziarie.

Ma anche se il pignoramento fosse già  avvenuto, si puಠcomunque seguire una strada analoga, quella della conversione dei beni pignorati: il cittadino deposita presso la cancelleria del tribunale una somma pari all’ammontare del debito e delle spese giudiziarie, e i suoi beni sono de-pignorati, purchè non siano già  stati venduti nel frattempo.


Infine, èpossibile percorrere la strada della riduzione: questo avviene quando il valore complessivo dei beni pignorati ènettamente superiore rispetto all’ammontare del debito e delle spese giudiziarie, e si chiede dunque che almeno la parte dei beni dal valore che eccede tale importo sia de-pignorata.

Al di fuori di queste ipotesi, la procedura prosegue in maniera piuttosto intuitiva: i beni sono venduti al migliore offerente (secondo le procedure della vendita con o senza incanto, che analizzeremo successivamente) e il ricavato servirà  innanzitutto a coprire le spese della procedura, incluso il compenso dell’eventuale professionista delegato, e poi sarà  assegnato al creditore procedente, o ripartito se i creditori sono pi๠di uno, rispettando in questo caso le cause legittime di prelazione.

Se i debiti sono totalmente ripagati e vi èun residuo di liquidità , questo èrestituito al debitore.