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Disciplina del pignoramento (III)

Non tutti i beni sono suscettibili di pignoramento. La legge stabilisce infatti che l’ufficiale giudiziario o chi per lui pignori innanzitutto le somme di denaro liquido, gli assegni e altri titoli di credito, i gioielli e gli altri eventuali beni che appaiano di sicura e proficua realizzazione.
Se il pignoramento riguarda beni mobili, sarà  lo stesso ufficiale giudiziario a scegliere quali beni sottoporre a pignoramento.


La procedura puಠriguardare anche lo stipendio o la pensione percepita dal debitore, fino ad un limite solitamente pari ad un quinto del suo ammontare.

Se invece la procedura riguarda beni immobili, èil creditore che deve preventivamente informarsi e chiedere il pignoramento di uno o pi๠specifici terreni o fabbricati scelti da lui.


àˆ sempre il creditore a dover scegliere a quale delle due strade ricorrere; ma nulla impedisce di percorrerle contemporaneamente. Se perಠegli vanta un diritto di pegno od ipoteca su specifici beni, quelli vanno pignorati prima di tutti gli altri.

Esistono perಠnumerose tipologie di beni su cui vige l’impignorabilità  assoluta: beni cioèche non possono mai essere soggetti a pignoramento.

Fra loro ricordiamo: le residenze diplomatiche e tutti i beni che vi sono contenuti; gli oggetti sacri; gli anelli nuziali; l’abbigliamento, i letti, gli utensili e la biancheria di casa, nei limiti del necessario; le armi; gli alimenti e il combustibile, fino all’occorrente per un mese di sostentamento del debitore e della sua famiglia; scritti, fotografie e altri beni che rivestono un valore affettivo e non venale.

Su altri beni vige invece l’impignorabilità  relativa: sono pignorabili, cioà¨, solo quando tutti gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare il creditore. Si tratta, in particolare, degli strumenti utili per esercitare il mestiere o la professione del debitore (fino ad un quinto del loro valore).